Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5266 del 17/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8961-2021 proposto da:

S.T.M. rappresentato e difeso dall’Avv. Leonardo Pighin;

– ricorrente –

contro

D.M.G. rappresentato e difeso da sé medesimo;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3815/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott.ssa GIANNACCARI ROSSANA;

RILEVATO

che:

– Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2.3.2021, rigettò l’opposizione proposta da S. avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell’Avv. d.M.G. dei compensi professionali;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S. sulla base di tre motivi;

– l’Avv. D.M. ha resistito con controricorso in prossimità dell’udienza, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO

che:

– va preliminarmente rigettata l’eccezione di nullità della procura speciale rilasciata su foglio separato e priva di riferimento specifico al giudizio di cassazione ed alla sentenza impugnata, avendo le Sezioni Unite di questa Suprema Corte statuito, con sentenza del 19.11.2021 n. 35466, che l’incorporazione della procura, rilasciata ex art. 83 c.p.c., comma 3, nell’atto di impugnazione estende la data di quest’ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest’ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene;

– il ricorso è comunque inammissibile;

– l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta con il provvedimento impugnato, in base al principio dell’apparenza (cfr. Cass. n. 3338/12, n. 3712/11 e n. 26294/07);

– in particolare, per quanto concerne il regime impugnatorio del provvedimento emesso ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, ratione temporis applicabile prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 390/11, hanno affermato che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 30, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all’esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso) (conforme, Cass. n. 26163/14).

– la soluzione non muta a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 4 prevede l’inappellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio, al pari di quanto disponeva la L. n. 794 del 1942, art. 29, comma 6, che pure stabiliva la non impugnabilità del provvedimento conclusivo. Resta dirimente, infatti, la piana applicazione del principio di apparenza, nei termini sopra richiamati, e con esso la qualificazione che il giudice a quo abbia attribuito all’azione proposta (Cass. Civ., Sez. H, 5.6.2020, n. 10648; Cassazione civile sez. VI, 01/03/2018, n. 4904).

– nel caso di specie, è escluso che l’azione dovesse qualificarsi ai sensi della L.150/2011, in quanto il giudizio è stato introdotto con atto di citazione, si è svolto secondo il rito ordinario ed è stato definito con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..

– la ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto proporre appello e non ricorso per cassazione;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile -2, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

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