LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31664-2020 proposto da:
B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO MARGANI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N. 38, presso lo studio dell’avvocato FULVIO FRANCUCCI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 854/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott.ssa GIANNACCARI ROSSANA.
RILEVATO
che:
– il giudizio trae origine dalla domanda di negatoria servitutis proposta da B.F. innanzi al Tribunale di Treviso, al fine di sentire dichiarare l’inesistenza della servitù di passaggio sul suo fondo in favore del fondo del vicino Z.S.;
– Z.S. si costituì in giudizio per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiese accertarsi l’acquisto della servitù di passaggio per usucapione;
– il Tribunale di Treviso accolse la domanda del B. e rigettò la domanda riconvenzionale;
– la Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo di Z.S.;
– la Corte di merito accertò che, nel verbale di transazione concluso tra le parti in data 12.8.2003, era stata riconosciuta l’esistenza della servitù di passaggio e che, a conferma dell’esistenza della servitù, nel 2012, il B. aveva consegnato le chiavi del cancello al Z., atto che non era qualificabile come mera manifestazione di cortesia. Inoltre, le testimonianze e la prova documentale, con particolare riferimento ad una fotografia ritraente lo Z. innanzi al cancello, confermavano l’esistenza di un’opera visibile e permanente destinata all’esercizio della servitù;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.F. sulla base di un unico motivo;
– ha resistito con controricorso Z.S.;
– in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative;
– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO
che:
– l’unico motivo di ricorso è così rubricato: “insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un ulteriore punto decisivo della controversia- errata valutazione delle risultanze istruttorie- violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; sostiene il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe potuto attribuire rilevanza probatoria al verbale di conciliazione del 12.8.2003, trattandosi di atto che non era stato trascritto e che, pertanto, era inopponibile ai terzi; anche la consegna delle chiavi al Z. nel 2012 costituirebbe un mero atto di cortesia e non avrebbe efficacia probatoria la foto ritraente lo Z. da bambino vicino al cancello di ingresso alla strada su cui esercitava il passaggio, in quanto non sarebbe certa né la provenienza, né l’identità del soggetto raffigurato, né vi sarebbe stata espressa conferma da parte dei testi escussi;
– il motivo è inammissibile;
– esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto la Corte di merito non ha affermato che la servitù era stata costituita con l’atto di transazione del 2003, ma che la servitù di passaggio si è costituita per usucapione;
– all’affermazione dell’acquisto della servitù per usucapione la Corte distrettuale è giunta attraverso l’esame delle testimonianze, corroborate dalla foto ritraente lo Z. da bambino vicino al cancello di ingresso alla strada su cui esercitava il passaggio, attestanti l’esistenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù;
– la Corte territoriale ha attribuito rilevanza probatoria alla raccomandata a/r del 17.5.2012 con il quale il B., dopo aver sostituito il cancello sulla strada oggetto di causa, aveva consegnato le chiavi allo Z., atto non riconducibile, alla luce dei fatti pregressi, ad una mera manifestazione di cortesia;
– la sentenza, che, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non è censurabile per insufficiente o contraddittoria motivazione (Cass. Sezioni Unite 8054/2014), né risulta viziata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che la parte ricorrente omette peraltro di individuare, limitandosi a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022