LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28326-2020 proposto da:
S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
QUESTURA DI CASERTA;
– intimati –
avverso il decreto n. 23805/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato l’08/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Napoli, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese a vedersi accordato il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. d-bis), e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra per aver il decidente denegato il chiesto rinnovo sul presupposto della ritenuta inidoneità a tal fine della documentazione sanitaria esibita a comprova della patologia allegata astenendosi da ogni dovere di cooperazione istruttoria; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 per aver il decidente denegato il chiesto rinnovo malgrado l’intervenuta canonizzazione ad opera del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, art. 1, comma 1, della giurisprudenza di legittimità in materia di requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della protezione umanitaria; ovvero, nella subordinata ipotesi che la specie sia sottratta all’applicazione del D.L. n. 130 del 2020, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, lett b, n. 2 nonché del comma 2, lett. a), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1, per contrasto con gli artt. 2,10 e 117 Cost. nella parte in cui incidono nella completa attuazione del diritto di asilo. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
2. Ritenuto che in ordine alle sollevate questioni la causa debba essere trattata in udienza pubblica e che va perciò disposto il rinvio della trattazione all’udienza pubblica della I Sezione civile.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla trattazione della pubblica udienza della I Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 18 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022