LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18331-2020 proposto da:
A.P., NIZZA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CACCINI 1, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO VILLATA, rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO ALBERTO VILLATA;
– ricorrenti –
contro
P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GOFFREDO GOBBI, ANTONIO ZAZZERI;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 27491/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTO E DIRITTO
1. A.P. e la Nizza s.r.l. hanno proposto ricorso articolato in unico motivo per la revocazione della ordinanza n. 27491/2019 del 28 ottobre 2019.
2. P.V. si difende con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4 e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava la non inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
4. Questa Corte, con l’ordinanza n. 27491/2019 del 28 ottobre 2019, rigettò il ricorso di A.P. e della Nizza s.r.l. contro la sentenza n. 3465/2015 della Corte d’appello di Milano. La Corte di cassazione in particolare giudicò inammissibile il quarto motivo del ricorso per difetto del requisito di forma e contenuto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo stato trascritto “il contenuto delle lettere di garanzia firmate dallo A.”.
Le parti hanno presentato memorie.
Il ricorso per revocazione deduce l’errore addebitato all’ordinanza n. 27491/2019 perché il ricorso per cassazione conteneva l’integrale trascrizione dei documenti sia nella parte espositiva sia nel contenuto della quarta censura.
Questa Corte ha ritenuto che possa costituire errore di fatto, suscettibile di revocazione ex art. 391 bis c.p.c., la supposizione di inesistenza della specifica indicazione degli atti e documenti su cui poggia il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, 16/01/2019, n. 975).
Il Collegio ritiene, pertanto, che il ricorso per la revocazione della ordinanza n. 27491/2019 del 28 ottobre 2019 non sia inammissibile, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 1.
La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022