LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2049-2020 proposto da:
D.C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE SALVAGO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL;
– intimato –
avverso il decreto n. cronol. 4632/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 29/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata delì01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
D.C.F. ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di ***** s.r.l., per un credito di lavoro maturato dal 24 luglio 2001 al 31 gennaio 2012;
l’adito tribunale di Roma, nella contumacia della curatela del fallimento, ha respinto l’opposizione perché non era stato provato il rapporto di lavoro con la fallita; in particolare ha osservato che i contratti allegati in sede di opposizione attenevano a “prestazione d’opera” e a contratti “a progetto”, tutti conclusi con la diversa società Centro Recapiti, a eccezione del contratto “a progetto” effettivamente stipulato il 1 febbraio 2012, per un breve periodo, con la fallita; nel contempo la responsabilità di questa, pur affermata ai sensi dell’art. 2112 c.c., in ragione del trasferimento d’azienda della Centro Recapiti, non era stata supportata da prove: difatti il trasferimento era sì risultato dalla visura camerale allegata in sede di verifica dei crediti, ma il documento non era stato riprodotto nella fase di opposizione; e d’altra parte la vicenda traslativa dell’azienda avrebbe dovuto esser riscontrata per documenti, ai sensi dell’art. 2556 c.c., non bastando al riguardo la prova per testi;
D.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
la curatela non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
I. – il ricorrente propone nell’ordine i seguenti motivi di ricorso: (i) omessa pronuncia (art. 112 c.p.c., per avere il tribunale mancato di pronunciare sulla parte del rapporto di lavoro della quale pur ha dato atto esservi stata prova; (ii) in subordine, violazione dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 118 att. c.p.c., per aver mancato di motivare il rigetto della domanda con riguardo a tale spezzone del rapporto;
(iii) violazione o falsa applicazione dell’art. 2556 c.c., poiché le limitazioni della prova, alle quali il tribunale ha alluso, non operano nei confronti dei terzi;
(iv) violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il tribunale valutato, nell’ottica suddetta, la prova testimoniale assunta in giudizio; (v) violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 99, non essendo stata disposta l’acquisizione dei documenti prodotti in sede di verifica dei crediti pur nella consapevolezza del loro valore probatorio;
II. – il primo motivo è manifestamente infondato dal momento che il tribunale ha rigettato integralmente l’opposizione, cosicché non può sostenersi che abbia omesso di pronunciare su alcune delle pretese con essa dedotte;
III. – il secondo motivo è inammissibile, dal momento che atterrebbe a un credito derivante da un contratto a progetto “stipulato il 1.2.2012”; questa prospettazione appare nella sua genericità estranea alla materia del contendere, poiché non è censurata la premessa del decreto impugnato secondo la quale la domanda di ammissione aveva avuto a oggetto “un credito da lavoro subordinato maturato dal 24.7.2001 al 31.1.2012”;
IV. – i restanti tre motivi sono invece manifestamente fondati;
contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Roma, la documentazione relativa alla domanda di insinuazione al passivo non doveva esser necessariamente prodotta dalla parte nella fase di opposizione; era difatti sufficiente indicarla, seppure specificamente, nel ricorso in opposizione;
né il tribunale avrebbe potuto liquidare ogni questione affermando di non poterla acquisire d’ufficio; difatti la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, e in difetto della produzione di uno di essi il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove sono custoditi (v. Cass. n. 12549-17, Cass. n. 5094-18, Cass. n. 15627-18, Cass. n. 25663-20);
nel contempo è principio parimenti acquisito che l’art. 2556 c.c., comma 1, al quale ulteriormente il tribunale ha alluso in forza del rilievo per cui sarebbe stata pur sempre necessaria la prova scritta del contratto di trasferimento d’azienda ai fini delle spettanze del lavoratore verso la fallita, prevede sì la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, ma come tutte le disposizioni concernenti la prova di un contratto opera solo con riguardo alle parti contraenti; sicché non è applicabile ai terzi che, come il lavoratore, intendano provare il fatto storico del trasferimento onde trarne le dovute conseguenze quanto ai crediti di lavoro;
in sostanza, da parte dei terzi la prova del trasferimento dell’azienda non è soggetta ad alcun limite (v. le risalenti ma sempre condivisibili Cass. n. 6071-87, Cass. n. 1253-84, Cass. n. 564-79, Cass. n. 930-75);
V. – ne deriva che il decreto del tribunale di Roma va cassato con rinvio allo stesso giudice, in diversa composizione, per nuovo esame;
il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al tribunale di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022