Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5322 del 18/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7874-2021 proposto da:

B.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA GRILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 3178/2018 R.G. del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 17/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che con l’epigrafato decreto il Tribunale di Perugia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

considerato che con atto datato 19.5.2021, pervenuto in cancelleria entro i termini dell’art. 390 c.p.c., comma 1, il ricorrente ha inteso rinunciare al ricorso avverso il decreto in questione;

ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 1, non provvedendosi sulle spese non essendovi stata costituzione avversaria.

P.Q.M.

Dichiara il giudizio estinto per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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