Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5325 del 18/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12379-2021 proposto da:

A.A.I., H.J.A., esercenti la responsabilità genitoriale di A.I.I., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FLAMINIA LEUTI;

– ricorrenti –

contro

REGOLAMENTO DI COMPETENZA;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 28/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CERIONI FRANCESCA che chiede di accogliere il regolamento di competenza in epigrafe indicato.

RILEVATO

che H.J. e A.A.I. propongono regolamento di competenza avverso ordinanza declinatoria resa dal giudice tutelare presso il Tribunale di Bologna il 28 marzo 2021;

che essi sostengono che il predetto giudice sarebbe invece competente a provvedere sulla richiesta di rettifica dello Stato di nascita delle figlie Ab.Il.Ib., a.i.i. e A.I.I., ivi indicato nella Somalia, essendo invece le figlie nate (le prime due) in Danimarca e (la terza) in Germania.

CONSIDERATO

che il ricorso per regolamento di competenza è configurato (salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza) come uno specifico mezzo di impugnazione avverso le sentenze che pronunciano sulla competenza; pertanto, esso deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c., in ordine ai quali lo stesso codice di rito, art. 47, non disponga una regolamentazione differenziata, avendo la parte istante l’onere di chiarire i fatti e i termini esatti della controversia; di indicare, in modo adeguato e specifico, le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, senza limitarsi a fare riferimento alle difese svolte in sede di merito, nonché di indicare il giudice cui spetterebbe la “potestas decidendi” Cass. 16752 del 2006, n. 14699 del 2000); di richiamare, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, gli atti e i documenti del giudizio di merito e riprodurli nel ricorso, indicando in quale sede processuale siano stati prodotti (cfr. Cass. n. 22682 del 2020, 16134 del 2015);

che di questi requisiti il ricorso è privo;

che esso contiene una illustrazione perplessa dei fatti e delle domande proposte nel giudizio, lasciando ignoti alla Corte gli estremi qualificanti della causa (Dott. Cass. n. 5092 del 2007);

che nel ricorso si fa riferimento, da un lato, a un permesso di soggiorno in favore delle figlie ove sarebbe erroneamente indicato il loro Stato di nascita e, dall’altro, agli atti dello stato civile del Comune di Bologna di cui si chiede la correzione, senza peraltro dare conto dell’esistenza di un eventuale rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di provvedere, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95; che inoltre neppure è chiaro se i ricorrenti indichino come giudice competente lo stesso giudice tutelare presso il Tribunale di Bologna che ha emesso la declinatoria impugnata, oppure il Tribunale ordinario medesimo;

che il ricorso è quindi inammissibile.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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