LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso rg. 21704/2020 proposto da:
K.E., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Dalla Bona, domiciliato presso l’avv. Rossella De Angelis, in Roma, via Ippolito Nievo 61;
avverso il Decreto nr. 4099/2020 del TRIBUNALE di Milano, depositato il 14/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dei 14 /12/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
K.E. impugnava avanti al Tribunale di Milano il diniego di protezione internazionale (a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; (b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; (c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
Con decreto nr. 4099/2020 il primo Giudice rigettava le domande del ricorrente evidenziando l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza delle ragioni di allontanamento dell’istante dal proprio paese con quelle legittimanti il riconoscimento delle forme di protezione internazionale rivendicate; 2) dalla mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;
Tale decreto è stato impugnato per cassazione da K.E. con ricorso fondato su tre motivi.
Il ricorso è inammissibile.
Si deve fare applicazione del principio secondo cui il D.Lgs. n. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede, in materia, che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” – richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021).
Nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed e’, dunque, invalida essendosi il difensore limitato a certificare la firma ma non anche la data.
Il ricorso è inammissibile.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno, costituitosi solo formalmente, svolto difese.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022