Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5368 del 18/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11768-2020 proposto da:

NOVATE MINERARIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BONOMI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ACUNTI, rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO RAPELLA, ENRICO MUFFATTI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 703/2020 del TRIBUNALE di SONDRIO, depositato il 03/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

il tribunale di Sondrio ha respinto l’opposizione di Novate Mineraria s.r.l. allo stato passivo del fallimento di ***** s.p.a. in liquidazione, relativamente a un credito dipendente da un’azione di risoluzione di un contratto di vendita di ramo d’azienda formulata in sede di cognizione allorché la ***** era ancora in bonis;

ha motivato la decisione affermando che l’azione di risoluzione non era opponibile al fallimento in quanto non trascritta, e che pertanto il credito non poteva essere ammesso, neppure con riserva, non essendo intervenuta alcuna sentenza nella sede di cognizione;

Novate Mineraria ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, ai quali la curatela del fallimento ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

I. – col primo mezzo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 c.c., e dell’art. 1453 c.c., visto che la domanda di ammissione aveva avuto a oggetto anche un credito risarcitorio, sul quale niente il tribunale avrebbe statuito; col secondo mezzo denunzia la violazione della L. Fall., artt. 24,52,95 e seg., dal momento che la domanda di condanna nei riguardi di un fallimento deve essere per legge azionata nell’ambito della procedura di verifica dei crediti, essendo il tribunale che ha dichiarato il fallimento competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano;

II. – il secondo motivo è manifestamente fondato nel senso che segue;

III. – dal decreto impugnato risulta che la Novate Mineraria aveva presentato domanda di ammissione al passivo “in forza del contenzioso pendente tra le parti e introdotto (..) con atto di citazione notificato (..) in data 20 aprile 2018”; nello specifico si evince che si era trattato di una domanda di risoluzione per inadempimento di una cessione di ramo aziendale, con conseguente azione restitutoria degli importi pagati e con risarcimento dei danni;

il tribunale di Sondrio si è limitato a constatare che la domanda di risoluzione non era stata trascritta, così da non risultare opponibile al fallimento sopravvenuto, e che nella causa civile non era intervenuta una sentenza di condanna, neppure non definitiva;

tale motivazione omette di misurarsi col tema che l’opposizione poneva;

la mancata trascrizione della domanda niente toglie al fatto che, sopravvenuto giustappunto il fallimento, il credito, finanche mediato dalla delibazione della pregiudiziale costitutiva, non possa che essere azionato nella sede dell’accertamento del passivo;

IV. – secondo la giurisprudenza di questa Corte solo le domande principali (prodromiche) di risoluzione contrattuale trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio possono proseguire legittimamente con il rito ordinario, attesa l’opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell’effetto prenotativo della trascrizione, mentre le pretese, accessorie, di restituzione e risarcimento del danno devono necessariamente procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme della L. Fall., art. 93 e ss., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria (v. Cass. n. 3953-16);

V. – rispetto a tale principio non rileva la parziale dissonanza rappresentata dalla recente tesi per cui, invece, la L. Fall., art. 72, comma 5, secondo periodo, postulerebbe – anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi alla L. Fall., artt. 24 e 52, nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo – che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non possa mai proseguire in sede di cognizione ordinaria, dovendo essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dalla L. Fall., art. 93 e ss. (Cass. n. 2990-20);

non rileva in quanto, anche in base al primo degli orientamenti citati, è del tutto pacifico che deve essere sempre e comunque esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che, non trascritta, costituisca l’antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione;

VI. – in sostanza la divergenza tra i due orientamenti viene in questione solo ove si tratti di domanda di risoluzione trascritta prima del fallimento, in relazione alla possibilità di prosecuzione del giudizio di risoluzione nella sede propria anziché – come affermato dall’indirizzo più recente – in quella di verifica dei crediti;

questo tema non rileva in questo giudizio, essendo qui assodato che la domanda di risoluzione (a) non era stata trascritta; (b) non era stata formulata per conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte in bonis dagli obblighi contrattuali o l’escussione di una garanzia di terzi);

ne consegue che il collegio non ha necessità di prendere posizione sulla mentovata divergenza;

VII. – ne segue pure che il tribunale di Sondrio, lungi dal limitarsi alla constatazione della non avvenuta trascrizione della domanda di risoluzione, avrebbe dovuto esaminare esso la pretesa siccome trasferita nella sede di verifica dei crediti, per modo da stabilirne il fondamento ai limitati effetti dell’insinuazione; né da questo punto di vista interessa la circostanza, messa in risalto dalla curatela ma assolutamente neutra, che la società Novate Mineraria abbia ritenuto di proseguire il giudizio anche nella sede ordinaria;

VIII. – il decreto va cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame;

il tribunale si uniformerà al principio di diritto indicato al superiore punto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Sondrio anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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