Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5370 del 18/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21741-2020 proposto da:

F.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE TRANI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di SIENA;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 1369/2020 del GIUDICE DI PACE di SIENA, depositato il 13/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

F.M. ricorre per cassazione contro il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal prefetto di Siena e contro l’annesso provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera;

il ricorso non risulta notificato donde è chiaramente inammissibile; in ogni caso lo sarebbe anche per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, essendo composto secondo lo schema del gravame di merito, senza indicazione di specifici motivi rientranti nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., (v. Cass. Sez. U n. 23745-20);

non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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