Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5374 del 18/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G.

5716/2021, sollevato dal Tribunale di Trieste con ordinanza n. RG3185/20 del 5/2/21 nel procedimento vertente tra:

N.F., O.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO MANFROI, ENRICO FERRARI, DINO DONATO ABBATE, DANIELA PONTICELLO, da una parte, e BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRTIVA, INTESA SANPAOLO SPA, AMCO ASSET MNAGEMENT COMPANY SPA dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in Camera di Consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Pordenone, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Pordenone ha dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine alle domande di nullità, annullamento o in subordine risoluzione di alcune operazioni di finanziamento per acquisto di titoli della Banca popolare di Vicenza eseguite da N.F. e O.M., con i conseguenti effetti restitutori, e sulle correlate pretese risarcitorie.

Ha indicato come competente la sezione specializzata per le imprese del tribunale di Trieste, stante che l’acquisto di titoli di partecipazione aveva determinato anche l’acquisto, da parte degli attori, della qualità di socio, così da integrare il criterio di collegamento previsto dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, in relazione alle controversie sui rapporti societari.

La sezione specializzata del tribunale di Trieste ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, ritenendo che la competenza spetti alternativamente al medesimo tribunale di Pordenone, quale giudice del luogo dove è sorta o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio, o al tribunale di Vicenza, quale giudice del luogo in cui ha sede la banca convenuta; non mai, invece, alla sezione specializzata, giacché la controversia, nelle sue varie articolazioni, non attiene in via diretta al rapporto societario, quanto piuttosto al rapporto finanziario di investimento quale base dell’acquisto delle partecipazioni.

Gli attori hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

La causa appartiene alla competenza del tribunale di Pordenone.

Come questa Corte ha già più volte chiarito, esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all’acquisto di azioni di una società nell’ambito dei contratti di investimento finanziario, nella quale l’attore lamenti, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (cd. T.u.f.) la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione di servizi di investimento e il mancato rispetto da parte dell’intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo (v. Cass. n. 22340-20, Cass. n. 31691-18, Cass. n. 1826-18, Cass. n. 8738-17).

La ragione è nel fatto che, mediante la norma speciale sostituita dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, conv. con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012, il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società e alle loro vicende a favore di un obiettivo di certezza, finalizzato a evitare il moltiplicarsi delle liti. Ne segue che quando nessuna questione di tal genere sia coinvolta dalla controversia, per essere la stessa in concreto limitata al profilo preliminare dell’investimento finanziario, sì che l’attore abbia prospettato la violazione degli obblighi posti dalle norme sui contratti di investimento, la causa petendi finisce per porsi al di fuori dei confini della competenza specializzata ratione materiae.

Nella concreta fattispecie la causa appartiene alla competenza del tribunale di Pordenone.

Non rileva invero l’alternativa ipotizzata dal giudice remittente, dal momento che la competenza di detto tribunale non risulta contestata dalla banca in altro modo che quello giustappunto relativo alla materia societaria (art. 38 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Pordenone, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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