LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4267/2021 R.G., proposto da:
la “RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.” (già “SERIT SICILIA S.p.A.”), con sede in Palermo, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriele Romeo, con studio in Marsala (TP), ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel procedimento iscritto al n. 36216/2018 R.G.;
– ricorrente –
nei confronti di:
L.G.M.G.;
– intimato –
e l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
per la correzione della ordinanza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 6 luglio 2020 n. 13801;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.
RILEVATO
che:
All’esito del giudizio promosso da L.G.M.G. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e della “RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.” per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 21 maggio 2018 n. 2095/08/2018, l’ordinanza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 6 luglio 2020 n. 13801 ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo di ricorso ed ha condannato L.G.M.G. alla rifusione delle spese giudiziali in favore della “RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.” nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Il difensore della “RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.” (già “SERIT SICILIA S.p.A.”) ha chiesto la correzione della predetta ordinanza per l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta fattane in controricorso. L.G.M.G. e l’Agenzia delle Entrate sono rimasti intimati.
RITENUTO
che:
1. Il ricorso può trovare accoglimento.
2. Invero, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6A-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202).
3. Nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultimo, che ne aveva fatto richiesta nel controricorso.
4. Pertanto, si dispone che il dispositivo della predetta sentenza sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario della controricorrente, aggiungendo, dopo le parole “Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge”, la locuzione “da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. Gabriele Romeo da Marsala (TP), per dichiarato anticipo”.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza depositata il 6 luglio 2020 n. 13801 mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole “Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge”, della locuzione “da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. Gabriele Romeo da Marsala (TP), per dichiarato anticipo”.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022