LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 318-2021 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in Rionero in Vulture (PZ), presso lo studio dell’avvocato AMERIGA PETRUCCI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 248/2020 della CORTE D’APPELLO di Potenza, depositata il 23/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA SOLAINI.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Potenza ha respinto il gravame proposto da S.G., cittadino gambiano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di non voler fare ritorno nel paese di origine, per timore di essere perseguitato e arrestato, essendosi opposto alla decisione dei genitori di sottoporre alla pratica di mutilazione genitale la sorella e la figlia.
La Corte d’appello ha ritenuto il ricorrente non credibile, e non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità. Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per il diniego dello status di rifugiato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; (ii) sotto un secondo profilo, per il diniego della protezione sussidiaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; (iii) sotto un terzo profilo, per diniego della protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
Il primo motivo è inammissibile, perché non si confronta adeguatamente con il giudizio di non credibilità, ma censura genericamente il capo della sentenza che rigetta la richiesta di protezione internazionale maggiore.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure di merito sull’accertamento di fatto, espresso, sulla base delle fonti consultate, dalla Corte d’appello sulla situazione generale del Gambia, che il ricorrente contesta contrapponendovi altre fonti ma in termini di mero dissenso.
Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La corte suprema di cassazione:
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022