LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8868-2021 proposto da:
I.N.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELISA SFORZA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 1432/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 18/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Bologna, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) del travisamento della prova ed in particolare delle dichiarazioni rese dal ricorrente ai fini della valutazione della sua credibilità denegata dal decidente in spregio ai criteri dettati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5; 2) della nullità del decreto per aver il decidente omesso di esaminare tutti gli elementi di cognizione sottoposti al suo giudi7io e dunque a mezzo di una motivazione apparente e apodittica; 3) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per avere il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria senza avere proceduto all’esame della situazione sociopolitica del paese di provenienza.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo alo scopo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché, fermo che il Tribunale è pervenuto a formulare il giudizio negativo in ordine alla credibilità del ricorrente all’esito di un percorso argomentativo che, nel rispetto dello schema della procedimentalizzazione della decisione sul punto prefissato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, ha messo in luce la genericità e le incongruenze presenti nel racconto da esso reso, il giudizio in questione e’, come più volte ribadito da questa Corte, frutto di un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa se non per vizio di motivazione ovvero per violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340), circostanze nella specie non ravvisabili risultando il provvedimento qui impugnato congruamente ed adeguatamente motivato.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché, fermo che il vizio di motivazione apparente si rende riconoscibile quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., Sez. IV, 5/08/2019, n. 20921) e che, come detto, nella specie il provvedimento è assistito da congrua ed adeguata motivazione, la censura lamenta un insussistente errore di giudizio che non è sindacabile da questa Corte in ragione della riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione conseguente alla riscrittura dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non esercitabile in ogni caso quando esso abbia riguardato semplici elementi istruttori (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054).
4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, poiché fermo in principio che non è ravvisabile nella specie il vizio allegato, avendo il decidente, ancorché con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria comunque proceduto alla valutazione del rischio paese, escludendo in particolare che sussista nella regione di provenienza del ricorrente una condizione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, la censura si mostra distonica rispetto al quadro di riferimento evocato non evidenziando alcun elemento di criticità in linea con i parametri rilevanti secondo la giurisprudenza di questa Corte ai fini del giudizio comparativo sotteso al riconoscimento della misura, sicché essa viene meno all’onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda che, pur in un procedimento in cui l’onere probatorio si mostra fortemente attenuati, comunque continua a competere all’attore (Cass., Sez. I, 10/09/2020, n. 18808).
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo ove dovuto.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022