LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10123-2021 proposto da:
J.A.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE PATRUNO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso il decreto N. 380/2021 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 16/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Potenza, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver il decidente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza indicare le fonti informative a tal fine consultate circa la situazione del paese di provenienza non integrante le condizioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c); 2) della violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, per aver il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria malgrado le allegazioni a tal fine operate dal richiedente; 3) del vizio di motivazione apparente circa il diniego della protezione umanitaria pronunciato senza effettuare la comparazione tra la condizione del richiedente nel nostro paese e, segnatamente, tra la condi7ione di raggiunta integrazione sociale e quelle a cui il richiedente sarebbe esposto in caso di rimpatrio.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso – fermo che per il difetto di contestazione in punto di non credibilità del ricorrente la doglianza può trovare ingresso solo con riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), stanti i limiti cui soggiace il dovere di cooperazione istruttoria con riguardo alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) (Cass., Sez. I, 29/05/2020, n. 10286), rispetto all’ultima delle quali si rende rilevante l’allegazione operata dal ricorso in ordine alla situazione carceraria nel paese di provenienza – riposa su un presupposto inveritiero, dacché il decidente ha proceduto ad indicare le fonti consultate – prossime alla decisione e non contrastate da fonti successive non citate dal motivo – onde il motivo concreta unicamente e, dunque, inammissibilmente una mera istanza alla rivisitazione del giudizio sul punto a cui non è compito di questa Corte procedere.
3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, sono inammissibili poiché, posto che il Tribunale scrutinando la domanda in parte qua, ne ha negato l’accoglimento sul rilievo che il richiedente non aveva assolto l’onere di allegazione su di sé gravante, entrambi i motivi – che pure rappresentano una pluralità di elementi in astratto idonei ad indirizzare diversamente l’esito del giudizio – risultano affetti da un manifesto vizio di autosufficienza giacché, in disparte da una generica indicazione, non indicano né il quomodo né il quando della loro rituale capitolazione avanti al giudice del merito.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022