LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25771-2020 proposto da:
O.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELISABETTA FRATE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 18563/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
O.C. propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, sez. 2 civ., n. 18563 del 2020, dichiarativa della inammissibilità del suo ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 27 maggio 2019, che aveva rigettato il gravame avverso la decisione di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
La ragione della inammissibilità del ricorso è la mancanza della procura speciale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35-bis, comma 13, in quanto non contenente la data del rilascio della procura stessa e l’autentica della firma da parte del difensore, quest’ultima riferibile alla sola sottoscrizione.
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7 e 14, ai sensi del D.Lgs. n. 298 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonché dell’art. 132 c.p.c., n. 4, motivazione apparente, contraddittoria e illogica, per avere la Corte rilevato la nullità della procura che, invece, si assume valida, essendo nell’incipit del ricorso riferito che O.C. era “rappresentato e difeso per procura rilasciata a margine del presente atto, successiva alla comunicazione del decreto impugnato, all’avv…”.
Il ricorso è inammissibile, deducendo un inesistente e, in tesi, incensurabile errore di diritto nell’ordinanza impugnata, per non essersi la Corte avveduta che la certificazione del difensore sulla procura era comunque presente nel ricorso stesso ed era valida, contenendo l’attestazione del rilascio della procura successivamente alla comunicazione del decreto impugnato.
Tale doglianza non evidenzia alcun errore percettivo, indicativo di un errore di fatto rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4, ma si risolve in una sostanziale e sterile critica dell’interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, resa nell’ordinanza impugnata, in linea con il principio di diritto successivamente enunciato dalle Sezioni Unite (n. 15177 del 2021), le quali hanno ritenuto necessaria “la presenza all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato”, certificazione che nella specie all’interno della procura era assente.
Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto difese.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022