Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5426 del 18/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24907/2020 R.G. proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Trotta, con domicilio eletto in Roma, via A. Gramsci, n. 54, presso lo Studio legale Graziadei;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 2021/19, depositata il 23 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.

RILEVATO

che:

la Poste Italiane S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza del 23 dicembre 2019, con cui la Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame da essa interposto avverso l’ordinanza emessa il 16 luglio 2018 dal Tribunale di V., che, in accoglimento della domanda proposta da V.A., aveva condannato la ricorrente al rimborso di sei buoni postali fruttiferi con pari facoltà di rimborso sottoscritti nel 1986 e cointestati all’attore e a C.P. ed C.A., quest’ultima deceduta il *****;

che il V. non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, artt. 187 e 203, e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che, nel limitare l’applicabilità del citato art. 187, comma 1, alla sola ipotesi in cui la riscossione del buono sia richiesta dagli eredi del cointestatario defunto, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del chiaro tenore letterale di tale disposizione, che non differenzia la posizione del cointestatario superstite da quella degli eredi del cointestatario deceduto;

che, ad avviso della ricorrente, l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello trascura la diversità della fattispecie ordinaria del rimborso del buono cointestato, per cui è prevista la liquidazione “a vista”, da quella del rimborso in caso di decesso di uno dei cointestatari, per la quale, non essendo prevista una specifica disciplina, trova applicazione il citato art. 187, che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto;

che il motivo non merita accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u. c., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo rilevato che la domanda aveva ad oggetto il rimborso di buoni postali sottoscritti nel 1986, ha ritenuto applicabile la disciplina dettata dal D.P.R. n. 256 del 1989, anziché quella prevista dal R.D. 30 maggio 1940, n. 775;

che la necessità di fare riferimento a quest’ultima disciplina trova infatti giustificazione sia nel disposto del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 2, che prevedeva l’applicabilità delle disposizioni regolamentari all’epoca vigenti fino all’emanazione delle norme di esecuzione del codice postale, introdotte soltanto con il D.P.R. n. 256 del 1989, sia nel principio d’irretroattività della fonte normativa secondaria;

che, in riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. n. 156 del 1973, artt. 171 e 178, che prevedevano la rimborsabilità “a vista” dei buoni postali fruttiferi, e dal R.D. n. 775 del 1940, art. 194, che per i libretti intestati a persona defunta o a più persone, una delle quali deceduta, richiedevano il rilascio di “quietanza degli aventi diritto”, questa Corte, rilevato che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei buoni si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei titoli di volta in volta sottoscritti, e precisato che l’attività di emissione risulta sottoposta alla disciplina del diritto comune (cfr. Cass., Sez. Un., 15/06/2007, n. 13979; Cass., Sez. I, 31/07/2017, n. 19002), ha recentemente affermato che, anche a voler ritenere applicabile il citato art. 194, la clausola che prevede la pari facoltà di rimborso è destinata a prevalere su quella regolamentare che richiede la quietanza degli aventi diritto, essendo volta ad assicurare a ciascun cointestatario il diritto di poter sempre conseguire l’intero, anche laddove si verifichi la morte di uno degli altri (cfr. Cass., Sez. II, 15/12/2021, n. 40107);

che, a sostegno di tale conclusione, è stato infatti richiamato il principio enunciato in tema di libretti di deposito a risparmio, secondo cui, ove sia prevista la facoltà di compiere, sino all’estinzione del rapporto, operazioni attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo, e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare (cfr. Cass., Sez. II, 19/03/2021, n. 7862; Cass., Sez. I, 29/10/2002, n. 15231);

che in ogni caso, anche a voler ritenere applicabile la disciplina dettata dal D.P.R. n. 256 del 1989, la questione sollevata dalla ricorrente, già risolta in senso favorevole alla stessa da un precedente di questa Corte indicato nel ricorso (cfr. Cass., Sez. I, 10/06/2020, n. 11137), ha costituito oggetto di rimeditazione da parte di una più recente pronuncia, la quale, sulla base di una più approfondita disamina della predetta disciplina, è pervenuta a conclusioni opposte, escludendo che il citato D.P.R., art. 187, comma 1, riguardante l’ipotesi in cui il rimborso del buono postale fruttifero sia richiesto dagli eredi dell’intestatario deceduto, sia riferibile anche all’ipotesi in cui, come nella specie, il rimborso di buoni cointestati a più persone sia richiesto, dopo il decesso di una delle stesse, da parte di uno o più degli altri cointesta-tari;

che, a sostegno della predetta tesi, sono state poste in risalto a) l’inconferenza del richiamo alla disciplina della comunione dei diritti reali, vertendosi in tema di contitolarità di diritti di credito, e specificamente di legittimazione attiva alla prestazione, b) la diversità della disciplina dettata per i libretti di risparmio postali, cui si riferisce il citato art. 187, comma 1, da quella dei buoni postali, per i quali è prevista, oltre alla rimborsabilità “a vista” (citato D.P.R. n. 256, art. 208, comma 1), l’intrasferibilità del credito, in deroga al principio generale fissato dall’art. 1260 c.c. (art. 204, comma 3), c) la finalità della predetta disciplina, consistente nell’incanalare la fase del pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, costituito dal rimborso “a vista” all’intestatario, d) la distinzione tra la titolarità del credito, destinato a dividersi tra gli eredi in caso di morte dello intestatario (art. 1295 c.c.), e la legittimazione alla riscossione, spettante a ciascuno dei cointestatari superstiti, indipendentemente dai rapporti interni con gli eredi del cointestatario defunto (cfr. Cass., Sez. I, 13/09/2021, n. 24639);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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