Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5450 del 18/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5814-2020 proposto da:

V.F., P.F., B.M.R.;

– ricorrenti –

contro

D.N.E.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

che:

1. – La Corte d’appello di Perugia ha disposto con provvedimento del 3 febbraio 2020 trasmettersi a questa Corte di cassazione l’atto, rivolto invece a quella Corte di merito, con cui L.R., a mezzo dell’avvocato Elisa Di Nicola, ha impugnato l’ordinanza della stessa Corte d’appello di dichiarazione di inammissibilità di una istanza di ricusazione da essa L. proposta nei confronti della dottoressa Matteini Claudia, presidente della sezione civile della Corte perugina, nel quadro di un giudizio di appello vertente nei confronti di L.A..

Ha ritenuto la Corte d’appello, riferendosi alla “impugnazione proposta dal difensore di L.R. avverso la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione della dottoressa Matteini Claudia”, che “il provvedimento sia ricorribile solo per Cassazione”.

RITENUTO

che:

2. – Il provvedimento della Corte d’appello di Perugia che ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, sul rilievo che la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione sarebbe “ricorribile solo per Cassazione”, è abnorme.

La Corte di appello non ha tenuto in alcun conto l’inequivocabile tenore testuale dell’art. 53 c.p.c., comma 2, in base al quale la decisione sulla ricusazione, secondo il rito civile, “e’ pronunciata con ordinanza non impugnabile”, sicché un’impugnazione per cassazione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione, ove fosse stata proposta dalla L., si sarebbe collocata al di fuori della previsione del codice di rito (Cass. 28 marzo 1996, n. 2857; Cass. 12 luglio 1996, n. 6352; Cass. 3 marzo 1998, n. 2330), ma il punto è che la L. non ha affatto proposto una simile impugnazione rivolta alla Cassazione, essendosi invece rivolta alla Corte d’appello di Perugia, e l’ordinamento non contiene alcuna norma che consenta al giudice di merito – al quale è dato adire la Corte di cassazione solo in sede di conflitto ex art. 45 c.p.c. – di denegare di provvedere sull’istanza indirizzatagli, spogliandosi arbitrariamente di essa per rimetterla a questa Corte.

Ne segue che va dichiarata l’inammissibilità del provvedimento con cui la Corte d’appello di Perugia ha disposto la trasmissione degli atti in precedenza indicati.

3. – Nulla per le spese.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato non versandosi in ipotesi di impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del provvedimento della Corte d’appello di Perugia indicato in motivazione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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