Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5456 del 18/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24281-2020 proposto da:

LAST PROJECT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASAL DEL MARMO n. 101, presso lo studio dell’avvocato SILVIA RUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE CHIANESE;

– ricorrente –

contro

BIOGREEN S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 471/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il ***** Biogreen S.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. *****, con il quale il Tribunale di Napoli le aveva ingiunto il pagamento, in favore di Last Project S.r.l., della somma di Euro 60.390,00 a fronte delle prestazioni di direzione tecnica e di sicurezza relative alla costruzione di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas.

Con sentenza n. 5956/2017, resa nella resistenza della parte opposta, il Tribunale rigettava l’opposizione.

Interponeva appello Biogreen S.p.a. e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 471/2020, resa nella resistenza della Last Project S.r.l., accoglieva il gravame, revocando il decreto ingiuntivo e compensando tra le parti le spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Last Project S.r.l., affidandosi a due motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con atto in data ***** la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso.

Con successiva istanza, la predetta parte ha invocato la correzione dell’errore materiale, individuato nella formulazione della proposta nonostante l’intervenuta rinuncia al ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha anche depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c..

Inammissibilità del ricorso.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso dal Tribunale di Napoli in favore di Last Project S.r.l. compensando le spese di ambo i gradi di giudizio. La Corte distrettuale ha in particolare ritenuto che la documentazione depositata dalla odierna ricorrente nel giudizio di merito non dimostrasse l’effettivo inizio dei lavori, evento quest’ultimo – che per espressa convenzione tra le parti costituiva il presupposto per l’esigibilità del credito.

Ricorre per la cassazione di tale decisione Last Project S.r.l., affidandosi a due motivi. Con il primo di essi lamenta l’omesso esame di fatti decisivi, censurando la decisione di prime cure nella parte in cui essa non ha tenuto conto della documentazione depositata nel giudizio di merito, la quale – ad avviso della ricorrente – dimostrava l’effettivo inizio dei lavori, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito.

La censura è inammissibile. La stessa prospettazione del motivo dimostra che in realtà la documentazione prodotta da Last Project S.r.l. nel giudizio di merito è stata esaminata dalla Corte distrettuale. Quest’ultima, infatti, dà espressamente atto di essa, ritenendola tuttavia inidonea ai fini della prova dell’effettivo inizio delle opere. Trattasi di apprezzamento di fatto, del quale la società ricorrente invoca la revisione, trascurando che il motivo di ricorso in Cassazione non può mai risolversi in una istanza di riesame del merito, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Ne’ è consentita, in sede di legittimità, una revisione critica dell’apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito, posto il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Il secondo motivo, con il quale la società ricorrente contesta il governo delle spese operato dal giudice di merito, è a sua volta inammissibile, posto il principio secondo cui non è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv. 624926 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477)”.

Per effetto della rinuncia al ricorso, che evidentemente supera la proposta del relatore, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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