Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5461 del 18/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18193-2020 proposto da:

S.N., rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata il 18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Trapani accoglieva l’opposizione proposta da S.N. avverso il provvedimento con il quale era stata respinta la sua istanza di liquidazione del compenso spettantegli in relazione all’attività prestata in favore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sul rilievo dell’intervenuta prescrizione presuntiva del diritto di credito, compensando tuttavia le spese del giudizio di opposizione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.N., affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c..

Accoglimento del ricorso.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Trapani ha accolto l’opposizione proposta da S.N. avverso il provvedimento con cui era stata rigettata l’istanza di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per intervenuta prescrizione presuntiva del relativo diritto, compensando le spese del giudizio di opposizione.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il giudice di merito avrebbe compensato le spese nonostante l’accoglimento dell’opposizione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la decisione di compensare le spese del giudizio di opposizione non sarebbe sorretta da alcuna motivazione.

Le due censure, meritevoli di trattazione congiunta, sono fondate, posto il principio secondo cui “In tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile “ratione temporis”) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Trapani, in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Trapani, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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