Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5464 del 18/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29719-2020 proposto da:

C.B., rappresentato e difeso dall’avvocato SASSI PAOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 06/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.B. ha proposto ricorso articolato in tre motivi (1-violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 136 e 170; 2 – violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 113; 3 – violazione o falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5) avverso l’ordinanza del 6 ottobre 2020 resa dal Tribunale di Campobasso.

L’intimato Ministero della Giustizia ha depositato mero atto di costituzione.

Il Tribunale di Campobasso ha dichiarato inammissibile l’opposizione formulata dal medesimo C.B. contro l’ordinanza che aveva revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per tardività della domanda, resa nell’ambito di giudizio di protezione internazionale, stante l’impugnazione per cassazione già formulata avverso il medesimo provvedimento.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza dei primi due motivi, restando assorbito il terzo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, vanno accolti, restando assorbito il terzo motivo.

Il Tribunale di Campobasso non si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio non va adottata con la sentenza o con l’ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, restando comunque tale decreto soggetto al rimedio dell’opposizione stesso D.P.R., ex art. 170, nell’ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo “principale”, e piuttosto intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l’ammissione al patrocinio e l’Amministrazione statale (cfr. Cass. Sez. 2, 06/12/2017, n. 29228; Cass. Sez. 3, 08/02/2018, n. 3028).

Dunque, il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito, ovvero, come nella specie, nel provvedimento reso all’esito dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il provvedimento di revoca del patrocinio in controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale), deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. Sez. 1, 28/07/2020, n. 16117; Cass. Sez. 1, 03/06/2020, n. 10487; Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315). Peraltro, ove l’interessato si avvalga erroneamente di altri mezzi di tutela, proponendo, come nella specie, ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca del patrocinio, l’esperimento di esso, in quanto privo di valore giuridico, non consuma la possibilità di impugnare il provvedimento con la forma propria dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170.

Vanno pertanto accolti i primi due motivi di ricorso, restando assorbito il terzo motivo, e la ordinanza va cassata, con rinvio al Tribunale di Campobasso in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Campobasso in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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