LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1354/2021 R.G., proposto da:
F.A., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Savarese, elettivamente domiciliata in Roma, Via Riboty 3, presso l’avv. Lucia Licitra.
– ricorrente –
contro
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante p.t.
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1006/2020, pubblicata in data 10.6.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.1.2022 dal Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. F.A. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con cui l’Assessorato regionale del lavoro le ha irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 5672,30 ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, per aver impiegato una dipendente senza che il nominativo di quest’ultima fosse stato annotato nelle scritture o in altra documentazione obbligatoria.
L’opposizione è stata respinta dal tribunale, con pronuncia confermata in appello.
La Corte di Catania ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, vertente sull’insussistenza del vincolo di subordinazione, rilevando che la censura non sottoponeva a critica il ragionamento del tribunale, che pure aveva evidenziato che la subordinazione non è esclusa dal carattere saltuario della prestazione ove il dipendente risulti comunque sottoposto al potere direttivo del datore di lavoro. Ha respinto l’eccezione di giudicato, poiché la sentenza del tribunale di Ragusa n. 171/2018, che aveva escluso il vincolo di subordinazione, era intervenuta tra parti diverse da quelle del presente giudizio, dichiarando inammissibile anche la censura riguardante la regolazione delle spese processuali.
La cassazione della sentenza è chiesta da F.A. con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria.
L’Assessorato regionale per le politiche sociali non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il giudice di merito abbia erroneamente interpretato le dichiarazioni T.F. e G.G. – che avevano riferito che la lavoratrice aveva svolto un’attività solo saltuaria – ed abbia valorizzato deposizioni inutilizzabili, quali quella della stessa lavoratrice, interessata all’esito della lite, e di Salvatrice Scrivano, che aveva reso dichiarazioni de relato. La Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere vincolanti le statuizioni della sentenza del giudice del lavoro n. 171/2018, che aveva escluso l’esistenza del vincolo di subordinazione.
Il motivo è inammissibile.
La censura, con cui si lamenta la non corretta valutazione delle deposizioni testimoniale, non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia, che già aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello vertente sull’esistenza di un rapporto di subordinazione, evidenziando che già il gravame non sottoponeva a critica la decisione del tribunale, secondo cui il carattere saltuario della prestazione non escludeva l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
In difetto di impugnazione di tale statuizione in rito, la censura, che attiene al merito, è preclusa, anche riguardo alla eccepita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Analogamente, l’eccezione di giudicato è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la corte distrettuale correttamente rilevato che la sentenza del giudice del lavoro, invocata dalla ricorrente, era stata resa in una causa previdenziale tra la datrice di lavoro e l’Inps, conformemente al principio costantemente affermato da questa Corte, cui il ricorso non contrappone argomenti per mutare orientamento, secondo cui, tra la potestà accertativa dell’Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come “res inter alios acta”, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all’altro rapporto. Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l’opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l’accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste neppure rapporto di pregiudizialità, atteso che l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato (Cass. 2795/1999; Cass. 11622/1995; Cass. 849/2004; Cass. 23045/2018; Cass. 11539/2020).
Il ricorso è quindi inammissibile.
Nulla sulle spese non avendo l’Assessorato Regionale svolto difese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022
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