Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5471 del 18/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4970-2021 proposto da:

MONDIAL PARK ‘95 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN VALENTINO 24, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato SABATO NICOLA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9456/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

RILEVATO

Che:

1. MONDIAL PARK ‘95 SRL ha proposto ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di Roma di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa (a conferma della sentenza del giudice di pace).

2. Roma Capitale ha resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

Che:

1. Con due motivi si censura la sentenza del Tribunale di Roma sotto il profilo della illegittimità dell’accertamento della violazione mediante il sistema automatico Sirio ves 1.0 e della omessa applicazione dell’esimente dell’adempimento del dovere L. n. 689 del 1981, ex art. 4.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il primo motivo è inammissibile perché non risulta che il ricorrente avesse posto la questione dell’utilizzo del sistema sirio ves 1.0 come motivo di appello avverso la sentenza del giudice di pace e neanche come motivo di opposizione. Si tratta pertanto di questione del tutto nuova.

La seconda censura è manifestamente infondata non ricorrendo i presupposti dell’esimente dell’adempimento del dovere come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata.

3. Il Collegio condivide in parte la proposta del Relatore.

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1500 più 200 per esborsi.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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