Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5472 del 18/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3989-2021 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA, 21, presso lo studio dell’avvocato DEL MONTE DANIEL, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, N. 21, presso lo studio dell’avvocato DI LUCCIO MARINA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10766/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

RILEVATO

Che:

1. L.A. ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di riforma di sentenza del giudice di pace su opposizione a sanzione amministrativa.

2. Roma Capitale ha resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

Che:

1. Con un motivo di ricorso si censura la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese applicando la riduzione del 50% rispetto ai minimi tariffari.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il motivo è manifestamente infondato in quanto la valutazione sull’applicazione della riduzione spetta al giudice del merito che nella specie ha congruamente motivato avuto riguardo all’oggetto della controversia, al valore della causa (Euro 264,03) e al motivo di appello riguardante esclusivamente la compensazione delle spese.

3. Il Collegio condivide in parte la proposta del Relatore.

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 500 più 100 per esborsi.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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