LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5195/17 R.G., proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.G.N., in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola D.G.N. e Q.
s.s., D.G.Q., in proprio, rappresentati e difesi dall’avv.to Carboni Silvestro, con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Germanico 172, presso lo studio dell’avv.to Salvagni Michelangelo, in virtù di mandato in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso sentenza Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, n. 4814/40/2016, depositata il 21/7/2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022 dal Consigliere D’Angiolella Rosita.
RILEVATO
Che:
1. La controversia trae origine da una verifica fiscale, per l’anno 2006, eseguita nei confronti dell’Azienda Agricola D.G.N. e Q. s.s., nonché nei confronti dei suoi due soci al 50%, D.G.N. e D.G.Q. e della figlia di D.G.Q., D.G.M., nella quale, a seguito di accertamenti bancari, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7, l’Ufficio riteneva che non fosse stata data adeguata giustificazione delle movimentazioni bancarie, sicché emetteva tre avvisi di accertamento, con i quali venivano contestati, nei confronti della società, maggiori ricavi di impresa, e nei confronti dei soci, maggiori redditi di partecipazione, oltre sanzioni ed interessi. L’esito della verifica fiscale, oltre che D.G.M. figlia di D.G.Q., riguardava anche D.G.G., fratello dei due soci, in quanto ad egli riferibili movimentazioni bancarie dei conti correnti societari su cui era depositata la sua firma.
2. Società e soci impugnavano gli avvisi con distinti ricorsi che, riuniti, venivano accolti dalla Commissione provinciale di Latina, che, con sentenza n. 188/13, sul presupposto che D.G.G. fosse “deus ex machina” delle movimentazioni bancarie dell’azienda e dei soci, dichiarava illegittimo l’accertamento ritenendo che l’ufficio non avesse offerto la prova che le movimentazioni bancarie erano state seguite nell’interesse e per conto dell’azienda agricola.
3. La Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR), adita in sede di appello dall’Ufficio, confermava la decisione dei primi giudici “ribadendo che si tratta di operazioni tutte a firma esclusiva di D.G.G., il quale aveva la firma su tutti i conti qui interessati ma che non risulta essere o essere stato socio della società accertata, si può ritenere che si tratta di operazioni totalmente estranee all’attività esercitata dall’azienda agricola D.G.N. e D.G.Q. per le quali non si è trovato nessun elemento che colleghi tali operazioni bancarie all’attività effettivamente esercitata da quest’ultima società”.
5. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza affidandosi a due motivi.
6. D.G.N., in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola D.G.N. e Q. s.s., e D.G.Q., in proprio, resistono con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Col primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32,D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 e art. 51, comma 2, n. 3,) in cui è incorsa la decisione impugnata per aver escluso la legittimità dell’accertamento sulla parte fondata sulle movimentazioni bancarie riferite a D.G.G. senza considerare che, in base ai principi di diritto espressi da questa Corte, ove un soggetto non socio, legato da rapporti familiari con i soci e dotato di ampi poteri di delega, abbia operato consistenti movimentazioni finanziarie sui conti intestati alla società, le movimentazioni bancarie da quest’ultimo eseguite sui conti della società sono riferibili a quest’ultima, tranne prova specifica incombente sul contribuente che le singole operazioni siano estranee all’attività sociale.
1.2. Col secondo mezzo, denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 36 T.U.I.R. e art. 132 c.p.c., per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa, avendo la CTR, da un lato, ritenuto che erano stati forniti elementi di prova dal contribuente per ritenere che le movimentazioni bancarie svolte da D.G.G. fossero state poste nell’interesse dell’azienda agricola (“(…) in presenza di puntuali e precisi elementi di prova forniti dal contribuente, quali la riferibilità degli accertamenti bancari all’azienda agricola e le movimentazione bancarie erano svolte per conto dell’azienda agricola e non del De Gregorio”), dall’altro, avendo introdotto elementi di segno del tutto opposto alle premesse affermando che si trattava di operazioni totalmente estranee all’attività esercitata dall’azienda agricola, confermando la sentenza di prime cure e, quindi, l’illegittimità dell’accertamento (“(…) ribadendo che si tratta di operazione tutti a firma esclusiva di D.G.G., il quale aveva la firma su tutti i conti in cui interessati ma che non risultasse essere stato socio della società accertata, si può ritenere che si tratta di operazioni totalmente estranee all’attività esercitata dall’azienda agricola (…)”).
2. Tali motivi – che si esaminano congiuntamente per connessione di censure – sono fondati.
3. I secondi giudici, pur riconoscendo la legittimità dell’accertamento bancario esteso ai familiari dell’imprenditore (questione che ha da tempo trovato soluzione positiva nella giurisprudenza di legittimità, ex multis, v. Sez. 5, 21/01/2021, n. 1174; Sez. 5, 01/08/2018, n. 20408; Sez. 5, 21/11/2018, n. 30098; Sez. 5, 14/01/2015, n. 428; Sez. 5, 15/03/2013, n. 6595), ha stravolto i principi affermati da questa Corte in tema di accertamenti bancari e, quindi, di accertamenti fiscali sui conti correnti dei familiari dell’imprenditore o di terzi.
3.1. E’ principio assolutamente pacifico che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (di recente, Cass. n. 4829/2015) e che tale principio si applica, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, poiché in tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano – in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario – ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (Cass. civ., Sez. 5, Ord., 15/11/2017, n. 27075)” (così, Sez. 5, 06/06/2018, n. 14556; id., Sez. 5, 01/08/2018, n. 20408).
3.2. E’ stato precisato che se il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito, dal canto suo, è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (ex pluribus, cfr., Sez. 6-5, 03/05/2018, n. 10480; Sez. 5, 30/06/2020, n. 13112; Sez. 5, 05/05/2021, n. 11696; Sez. 6-5, 18/11/2021, n. 35258).
4. La sentenza della CTR qui impugnata, ha annullato l’avviso di accertamento senza attenersi ai suddetti principi, limitandosi ad affermare (v. pagina 2 della motivazione) che “(…) questo Collegio non ha motivo di discostarsi da quando deciso dei primi giudici i quali hanno ritenuto giustificate tutte le movimentazioni bancarie svolte da D.G.Q. e Nello ed hanno evidenziato l’estraneità l’attività svolta dal D.G.G.”.
4.1. Tale decisione, oltre ad essere illogica nello sviluppo argomentativo, là dove ha dapprima affermato la riferibilità di tutti gli accertamenti bancari all’azienda agricola e, poi, ha affermato l’estraneità dell’attività svolta da D.G.G., omette completamente di effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, benché l’Amministrazione finanziaria avesse fornito adeguata prova presuntiva della riconducibilità delle somme risultanti dai predetti conti bancari alla società verificata, posto che D.G.G. aveva la delega ad operare sui conti correnti intestati alla società ed ai soci. Elementi, questi, assolutamente idonei a spostare sulla società ed i soci contribuenti l’onere della prova contraria, nella specie non soddisfatta.
5. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso per quanto in motivazione. Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022