Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5496 del 18/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24671/2015 R.G. proposto da:

Fallimento ***** s.a.s. *****, nonché del socio illimitatamente responsabile P.G., in persona del curatore Dott. T.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Riccardo Aquilanti, rappresentato e difeso dall’Avvocato Sabina Bardini, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio Agrario del Nordest società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’Avvocato Paolo Panariti, che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Lelio Limoni, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Treviso depositato il 21/9/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/1/2022 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il giudice delegato al fallimento di ***** s.a.s. ***** e del socio illimitatamente responsabile P.G. ammetteva al passivo della procedura, in chirografo, il credito vantato dal Consorzio Agrario del Nordest soc. coop. per Euro 42.641,16, escludendo il privilegio richiesto ex art. 2751-bis c.c., n. 5-bis.

2. Il Tribunale di Treviso, a seguito dell’opposizione proposta dal Consorzio Agrario del Nord Est, osservava che i consorzi, in aggiunta ai fini mutualistici, possono perseguire anche fini di lucro e sono annoverabili fra le cooperative a mutualità prevalente, ove rispettino i parametri di cui all’art. 2514 c.c..

Rilevava che nel caso concreto il consorzio opponente, oltre a essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2514 c.c., aveva commercializzato mangimi provenienti dal proprio magazzino, esplicando così un’attività strumentale alla propria funzione mutualistica.

Ammetteva, di conseguenza, il credito al passivo in via privilegiata “ex art. 2751 bis c.c., n. 5”.

3. Per la cassazione di questo decreto, depositato in data 21 settembre 2015, ha proposto ricorso il fallimento di ***** s.a.s. ***** e del socio illimitatamente responsabile P.G. prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Consorzio Agrario del Nordest soc. coop..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità del provvedimento impugnato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omesso esame dell’eccezione relativa all’inapplicabilità dell’art. 2751-bis c.c., n. 5-bis, al credito di rivalsa I.V.A. vantato dal Consorzio Agrario del Nordest soc. coop., in violazione dell’art. 112 c.p.c..

5. Il motivo è fondato.

In vero, pur non potendosi discorrere propriamente di un’omessa pronuncia su un’eccezione, che è stata evidentemente respinta con l’ammissione dell’intero credito in sede privilegiata, la censura ben può essere qualificata come volta a denunciare la falsa applicazione dell’art. 2751-bis c.c., n. 5-bis.

La doglianza, così interpretata, risulta fondata (come riconosce lo stesso controricorrente), dato che il privilegio previsto dalla norma in discorso riguarda “i corrispettivi della vendita dei prodotti” e non può essere esteso al credito di rivalsa I.V.A., che trova la propria disciplina nell’art. 2758 c.c., comma 2 (norma non invocata dal Consorzio Agrario del Nordest soc. coop. nella domanda di ammissione al passivo e, dunque, non applicabile nel caso in esame).

6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti: a fronte di tutte le questioni dibattute in giudizio in ordine alla mancanza di prova che i mangimi forniti fossero stati prodotti, lavorati o trasformati dai soci del consorzio o, in caso di acquisto da terzi, all’esistenza di un nesso di strumentalità con la finalità cooperativa sulla quale si fonda il privilegio, il collegio di merito ha ritenuto sufficienti all’accoglimento dell’opposizione sottolinea parte ricorrente – l’iscrizione del consorzio nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente e il fatto che i mangimi provenissero dal suo magazzino.

In questo modo il tribunale ha riconosciuto il privilegio richiesto con una motivazione del tutto apparente nell’analisi della natura oggettiva del credito, valorizzando documentazione priva di data certa al fine di attribuire una collocazione privilegiata al corrispettivo di un’operazione commerciale che – stando a quanto appariva molto più plausibile – era stata realizzata attraverso la vendita di prodotti acquistati da terzi a fini di lucro.

6.2 Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 2751-bis c.c., n. 5-bis: il tribunale, piuttosto che verificare se nella fattispecie concreta ricorressero i requisiti che compongono l’elemento oggettivo necessario per il riconoscimento del privilegio (e precisamente che il credito fosse vantato da un consorzio agrario iscritto nel relativo registro presso la Camera di commercio, derivasse dall’attività – di produzione ovvero commercializzazione e vendita di prodotti agricoli – nella quale si esplicava la funzione cooperativa tutelata dal legislatore e fosse maturato in capo a un ente in cui risultava prevalente l’apporto dei prodotti dei soci rispetto agli acquisti dai terzi), ha fatto riferimento in modo generico ed apodittico al contenuto dell’oggetto sociale dell’opponente, affidandosi poi a generalizzazioni concernenti l’id quod plerumque accidit; non era stata così verificata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio, tramite l’accertamento del fatto che i beni venduti fossero stati forniti dai soci, fossero stati lavorati dal consorzio oppure fossero stati acquistati da terzi in esecuzione di un’attività strumentale alla finalità mutualistica.

7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano l’uno infondato, l’altro inammissibile.

7.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 21652/2010; nello stesso senso, in seguito, Cass. 22199/2013, Cass. 17046/2016), il privilegio di cui dell’art. 2751-bis c.c., n. 5-bis, non risulta fondato sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma anche sulla natura oggettiva del credito, vale a dire sul fatto che esso derivi dall’attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore.

Pertanto, la tutela creditizia privilegiata non solo abbraccia la vendita dei prodotti che siano riconducibili all’attività dei soci della cooperativa, quale che sia l’entità del loro apporto lavorativo personale, e l’attività di trasformazione delle imprese consorziate, ma può anche estendersi ad operazioni commerciali caratterizzate da acquisti presso terzi di prodotti destinati ad essere rivenduti, se tali attività siano funzionali allo scopo mutualistico, purché, trattandosi di operazioni corrispondenti ad atti di mercato posti in essere a scopo di lucro, sussista e sia dimostrabile il nesso di strumentalità con la finalità cooperativa.

7.2 Nel caso di specie il tribunale, dopo aver osservato che, secondo lo statuto, l’attività del consorzio si esplicava nell’acquisizione delle materie prime dai consorziati o dai terzi nonché nel trasporto, nell’immagazzinamento, nella lavorazione e, in generale, nella valorizzazione di tali prodotti, ha ritenuto che a dimostrare la strumentalità della vendita allo scopo mutualistico fosse sufficiente la provenienza del mangime commercializzato dal magazzino del consorzio, così intendendo sostenere che una simile provenienza presupponesse l’acquisto, il trasporto e, per l’appunto, l’immagazzinamento del prodotto.

Nell’ottica di una simile ricostruzione dello scopo mutualistico del consorzio la questione della mancanza di prova che il mangime fosse stato fornito da un consorziato risulta priva di reale pregnanza, giacché, quale che fosse l’origine della merce, era certo – secondo il collegio di merito – che il consorzio non si era limitato ad acquistarla e rivenderla alla fallita, ma l’aveva presa in carico e immagazzinata, in tal modo svolgendo un’attività strumentale al proprio scopo mutualistico.

7.3 Dai precedenti rilievi discende l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, dato che all’interno del decreto impugnato è presente una motivazione che, seppur in maniera sintetica (come può avvenire nei casi di necessaria motivazione del decreto, al cui interno il giudicante, pur essendo tenuto, in ottemperanza all’obbligo di motivazione impostogli dall’art. 111 Cost., comma 6, a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa, può limitarsi a indicare quali elementi, tra quelli indicati nell’istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto; Cass. 16856/2017, Cass. 21800/2013, Cass. 14390/2005), rappresenta l’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione.

Il terzo motivo risulta, invece, inammissibile, perché non mostra di aver compreso la motivazione offerta dal collegio dell’opposizione e critica la decisione impugnata senza tener conto delle ragioni addotte a suo sostegno.

8. Il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del provvedimento impugnato per omesso esame dell’eccezione relativa alla non opponibilità al fallimento, perché privi di data certa, dei documenti depositati dal creditore istante riguardanti la provenienza dal magazzino del consorzio dei mangimi venduti alla fallita e la certificazione biennale rilasciata dagli organi ministeriali sulla natura di cooperativa a mutualità prevalente.

9. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.

9.1 Il giudice delegato, pacificamente, ha ammesso al passivo il credito vantato dal creditore istante, seppur con collocazione chirografaria, sulla base della documentazione prodotta, che quindi è stata riconosciuta opponibile alla procedura.

Rispetto a questa statuizione il curatore non ha sollevato alcuna impugnazione.

Ora, ove il credito dell’istante sia stato ammesso al concorso anche solo parzialmente, il curatore che intenda contestare il relativo accertamento del giudice delegato deve impugnare lo stato passivo nel termine di rito, non essendo sufficiente la proposizione di una mera eccezione sul punto nel giudizio di opposizione promosso dal medesimo creditore istante (Cass. 9928/2018).

Il tribunale non era dunque tenuto a esaminare, né, tantomeno, a pronunciare sull’eccezione di mancanza di data certa dei documenti probatori del credito, posto che l’opponibilità di simile documentazione alla procedura fallimentare aveva costituito oggetto di un accertamento del giudice delegato che, non essendo stato impugnato, era coperto dal giudicato endofallimentare.

9.2 Altrettanto priva di decisività risultava la documentazione relativa al requisito soggettivo del privilegio vantato, dato che la curatela, nel costituirsi in sede di opposizione, aveva eccepito che difettasse il requisito oggettivo (e non soggettivo) della mutualità prevalente (cfr. pag. 2 del decreto impugnato).

E d’altra parte, alla luce di quanto previsto dalla L. n. 99 del 2009, art. 9, comma 1, il consorzio agrario doveva essere considerato cooperativa a mutualità prevalente in presenza dei requisiti di cui all’art. 2514 c.c., assumendo dunque rilievo decisivo il contenuto dello statuto e non della certificazione ministeriale sulla natura di cooperativa a mutualità prevalente.

10. Il quinto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in quanto il Tribunale, omettendo di esaminare l’eccezione di inopponibilità al fallimento dei documenti prodotti in giudizio dal consorzio agrario, non ha valutato il fatto storico dell’assenza delle circostanze enunciate dall’art. 2704 c.c., per poter attribuire data certa a tali documenti.

11. Il motivo è inammissibile.

In vero, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017).

Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione del rilievo difensivo secondo cui mancavano i presupposti per poter attribuire ai documenti prodotti data certa.

12. Il sesto motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che il provvedimento impugnato abbia applicato una norma, costituita dall’art. 2751-bis c.c., n. 5, errata ed inconferente, riguardante i crediti delle imprese artigiane, piuttosto che fare riferimento al disposto dell’art. 2751-bis c.c., n. 5-bis, previsto per le società cooperative agricole e i loro consorzi.

13. Il motivo è inammissibile.

Il provvedimento impugnato, pur facendo costante riferimento al privilegio proprio delle cooperative agricole, ha finito per riconoscere al credito già ammesso la prelazione prevista dall’art. 2751-bis c.c., n. 5, concernente il privilegio proprio delle imprese artigiane e delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro, piuttosto che quella stabilita dall’art. 2751-bis c.c., n. 5-bis, per le società cooperative agricole.

Un simile errore (dipeso, a dire dello stesso ricorrente, da un mero lapsus calami) non comporta alcuna nullità del decreto impugnato.

Difatti, la presenza nel provvedimento giurisdizionale di un errore che con l’uso dell’ordinaria diligenza, per la sua intrinseca grossolanità, sia immediatamente riconoscibile come mero errore materiale non determina alcuna conseguenza in termini di nullità della motivazione (Cass. 19325/2020) e rimane emendabile secondo la procedura di cui agli artt. 287 c.p.c. e segg..

14. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato deve essere cassato nella parte in cui ammette al passivo in privilegio il credito di rivalsa I.V.A. del consorzio, pari a Euro 2.148,87.

15. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e disporre che tale importo, già collocato in sede privilegiata, sia ammesso, invece, in chirografo allo stato passivo del Fallimento ***** s.a.s. *****.

Le spese – tanto del giudizio di legittimità, quanto del giudizio di merito – debbono essere compensate per un terzo, in ragione della reciproca, parziale, soccombenza; la residua parte, liquidata come in dispositivo, rimane a carico della procedura concorsuale, in ragione della sua prevalente soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara inammissibili gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette al chirografo allo stato passivo del Fallimento ***** s.a.s. ***** il credito di rivalsa I.V.A. del Consorzio Agrario del Nordest società cooperativa.

Compensa per un terzo fra le parti le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità, e condanna il Fallimento di ***** s.a.s. ***** al pagamento dei residui due terzi, che liquida per il giudizio di merito in Euro 700, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15% e per il giudizio di legittimità in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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