Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.5511 del 21/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29102/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

A.C., rappresentata e difesa, giusta procura apposta su foglio separato materialmente congiunto al controricorso, dall’Avv. Donato Grande, e domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 3346/2014 della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania, depositata il 30 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 novembre 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

RILEVATO

che:

1. A.C. proponeva separati ricorsi avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Ragusa alle istanze L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9, comma 17, (formulate il 15 aprile 2005 ed il 27 novembre 2007) di rimborso dell’importo corrispondente al 90% dell’IRPEF trattenuta dal proprio sostituto d’imposta negli anni 1990, 1991 e 1992, domande argomentate sulla residenza della contribuente in uno dei Comuni funestati dagli eventi sismici avvenuti nella Sicilia sud-orientale tra il 13 ed il 16 dicembre 1990, individuati dall’Ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile n. 2057 del dicembre 1990.

2. L’adita Commissione tributaria provinciale di Ragusa accoglieva i ricorsi, previa loro riunione, con decisione poi confermata, a seguito di gravame dell’Ufficio, dalla sentenza in epigrafe indicata.

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il contribuente.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo mezzo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si eccepisce la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Ad avviso della difesa erariale, il giudice territoriale, in luogo di esporre le ragioni del proprio convincimento e di valutare la concreta vicenda controversa, ha operato un’analisi critica degli orientamenti, dottrinali e giurisprudenziali, sulle questioni oggetto di lite.

La doglianza è infondata.

La gravata pronuncia, seppur in alcuni tratti prolissa e ridondante nella disamina degli indirizzi espressi dal giudice della nomofilachia e contrassegnata da un registro lessicale alquanto eccentrico, manifesta un chiaro convincimento sulla decorrenza del termine decadenziale per la formulazione della istanza di rimborso (quid disputatum del giudizio), con diffusa esplicazione dei motivi posti a fondamento della statuizione adottata.

Un iter argomentativo ben lungi dall’integrare una “motivazione apparente”, la quale ricorre invece quando il giudice ometta di esporre i motivi, in fatto ed in diritto, della decisione, di rendere intellegibile l’iter logico seguito per pervenire al dictum reso, così impedendo la praticabilità di un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (sulla nozione di “motivazione apparente” cfr., tra le tantissime, Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977).

5. Le esposte considerazioni giustificano poi il rigetto del secondo motivo con cui, per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente sostiene che la C.T.R. non abbia esaminato i motivi di impugnazione (e, conseguentemente, risposto agli stessi), così ledendo il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Invero, la questione (“di puro diritto”) sollevata con l’atto di appello è stata dal giudice di prossimità adeguatamente affrontata ed altresì risolta, prestando adesione ad una lettura ermeneutica delle norme interessate offerta dalla Suprema Corte (i cui arresti sono riportati con estremi e contenuto) contrapposta ed inconciliabile con quella prospettata dalla parte impugnante.

6. Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’unitario motivo prospetta, in realtà, due censure distinte ed autonome (meritevoli di separato esame), ambedue esclusivamente concernenti la spettanza delle somme domandate a titolo di IRPEF, senza alcun riferimento ai diversi importi ascritti a titolo di ILOR.

In dettaglio, gli errori di diritto inficianti la decisione impugnata consisterebbero nel non aver ritenuto che:

(a) il rimborso d’imposta in favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 non spetta ai lavoratori dipendenti, ma unicamente al sostituto d’imposta, al quale soltanto era consentito avvalersi della sospensione dell’obbligo di versamento delle ritenute;

(b) il termine, di durata biennale e a pena di decadenza, prescritto per la proposizione dell’istanza di rimborso decorre dal 1 gennaio 2003, sicché nella specie esso era ampiamente elasso.

Ambedue le contestazioni non sono meritevoli di adesione.

6.1. Circa la legittimazione all’istanza di rimborso, la doglianza non palesa ragioni per una rimeditazione del consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta previsto dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, che non svolgano attività di impresa, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d. sostituito), nella sua qualità di lavoratore dipendente e beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in questione.

Diversamente da quanto opinato dall’Amministrazione ricorrente, il riferimento testuale alle imposte “versate” operato nella norma teste’ menzionata non costituisce deroga al principio fissato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 in forza del quale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario tanto il soggetto che ha effettuato il versamento (datore di lavoro, sostituto d’imposta) quanto il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (lavoratore dipendente, c.d. sostituito).

La suddetta regula iuris, affermata negli anni pregressi da un costante formante giurispridenziale di legittimità (ex plurimis, Cass. 14/07/2017, nn. 17472-17473; Cass. 13/12/2017, nn. 2989929900 – 29901 – 29902 – 29903 – 29904 – 29905 – 29906; Cass. 08/01/2018, nn. 227-228-229-230-231-232; Cass. 10/01/2018, n. 318; Cass. 11/01/2018, n. 422, 425, 429, 430), ha ricevuto definitivo avallo in un successivo intervento legislativo.

Modificando la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, la L. 3 agosto 2017, n. 123, art. 16-octies, comma 1, lett. b), (di conversione, con modifiche, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91), ha espressamente incluso tra i beneficiari delle agevolazioni correlate agli eventi sismici siciliani del novembre 1990 anche “i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”; la disposizione ha trovato immediata attuazione con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017).

Al riguardo, è doveroso puntualizzare che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate (fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste) ex novo stabiliti dalla norma successiva e definiti, nelle modalità attuative, dal menzionato provvedimento direttoriale, non incidono sul titolo e sulla spettanza della ripetizione, ma esclusivamente (ed eventualmente) sulla fase esecutiva e di ottemperanza della stessa (vedi Cass. 14/05/2020, n. 8914; Cass. 17/04/2020, n. 7906; Cass. 02/07/2018, n. 17301; Cass. 17/10/2018, n. 25965; Cass. 28/03/2018, n. 7756; Cass. 15/11/2018, n. 29486); d’altro canto, in mancanza di disposizioni transitorie alcun rilievo assume nei giudizi in corso l’introduzione, con ius superveniens, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (così Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 26/07/2018, n. 19800; Cass. 03/07/2020, n. 13716).

Conclusivamente: in ordine alle misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, spetta al percettore di reddito da lavoro dipendente il diritto al rimborso delle somme ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro a titolo di IRPEF.

6.2. Anche quanto al dies a quo del termine per la presentazione dell’istanza di restituzione, l’argomentare della difesa erariale collide senza offrire spunti nuovi o originali per un ripensamento critico – con i principi di diritto costantemente enunciati da questa Corte.

E’ infatti ius receptum l’affermazione per cui in tema di agevolazioni tributarie, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per l’importo superiore al 10 per cento, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31 del 2008 di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (in questo ordine di idee, Cass. 02/04/2020, n. 7659; Cass. 17/03/2020, n. 7360; Cass. 26/02/2020, n. 5167; Cass. 07/03/2019, n. 6644; Cass. 22/07/2016, n. 15252).

Donde il corretto apprezzamento ad opera della C.T.R. sulla tempestiva proposizione delle istanze di rimborso in parola.

7. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

8. Non trova applicazione il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può infatti essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del controricorrente A.C. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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