LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22192/2017 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL’AMBA ARADAM, 22, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GRILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO TAURCHINI;
– ricorrente –
contro
D.A.;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 18/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. S.D. ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale Viterbo depositata il 18/08/17, che accogliendo parzialmente il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., presentato dall’avvocato D.A., l’ha condannata a versare a quest’ultimo la somma di Euro 19.000 (oltre accessori di legge), quale compenso dell’attività professionale dal medesimo svolta in favore della stessa sig.ra S..
2. Il Tribunale, in composizione monocratica, ha motivato la propria decisione di accoglimento della domanda del professionista giudicando “fondata la pretesa, essendo sul punto condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte attrice, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate e applicate (vedi Cass. 542/15 e 22562/16). In particolare, le prestazioni sono state rese come emerge dalla documentazione depositata (atti formati e deleghe rilasciate) dovendo ridursi la somma richiesta ad Euro 19.000,00 oltre accessori di legge”.
3. D.A. è rimasto intimato.
4. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 4 novembre 2021, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria.
5. il ricorso è inammissibile, non risultando il medesimo notificato alla parte intimata. Nel fascicolo della ricorrente, infatti, non è presente né alcuna relata di notifica in formato analogico (cartaceo), né alcuna stampa di relate di notifica in formato digitale, né alcuna stampa di messaggi di posta elettronica certificata con allegati files di notifiche in formato digitale del ricorso della signora S. all’intimato D.A. (cfr. Cass. 20893/15: “Il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa”).
6. Non vi è luogo alla regolazione delle spese di questo giudizio, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.
7. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022