LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23815/2017 proposto da:
T.P., elettivamente domiciliato in Benevento, via G.
Piermarini n. 34, presso l’avvocato Mario Chiusolo, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Luciani 1, presso lo studio dell’avvocato Daniele Manca Bitti, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Maria Ida Quinzani;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 19/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2021 dalla relatrice Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– T.P. impugna con ricorso straordinario per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Caserta, ha accolto parzialmente l’opposizione al decreto ingiuntivo da lui proposta e l’ha condannato al pagamento a favore dell’avvocato B.M.G. dell’importo di Euro 3501,79 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta nell’interesse del T. nei giudizi meglio individuati nel provvedimento impugnato;
– il tribunale campano dopo avere disposto la celebrazione del giudizio con le forme di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ha rigettato l’eccezione di ne bis in idem sollevata dal T. in relazione alla decisione del Tribunale di Brescia sul ricorso proposto dall’avvocato B. e concernente le medesime prestazioni dedotte nel decreto ingiuntivo emesso dalla Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
– inoltre, l’adito tribunale ha ritenuto generico ed irrituale il disconoscimento della conformità all’originale delle copie degli atti prodotti dall’avvocato B. così come formulata dal T. nel giudizio di opposizione;
– nel merito il tribunale ha considerato fondata la domanda di compenso per essere stato provato il relativo mandato rispettivamente nel ricorso monitorio proposto con il patrocinio dell’avvocato B. nei confronti di B.N., nella causa di opposizione alla Delib. 26 gennaio 2008, nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 7506 del 2008;
– conseguentemente il tribunale ha proceduto alla liquidazione dei rispettivi compensi pervenendo ad un importo complessivo inferiore a quello liquidato nel decreto ingiuntivo opposto e rideterminato in Euro 3501,79, con rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dal T. e compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 con condanna dell’opponente al residuo pagamento dei 2/3;
– la cassazione della ordinanza impugnata è chiesta dal T. con ricorso affidato a 4 motivi ed illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’avvocato B.M.G..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del divieto del ne bis in idem per avere il tribunale ritenuto che la pronuncia adottata dal tribunale di Brescia fosse inidonea a spiegare efficacia di giudicato al di fuori di quel processo;
– la censura è inammissibile poiché non attinge la ratio decidendi posta a fondamento del rigetto dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva qualificato in termini di improcedibilità la pronuncia del tribunale bresciano, ricavandone, in applicazione del principio giurisprudenziale espressamente indicato nell’ordinanza (cfr. pag. 3), l’inidoneità di quella pronuncia a costituire giudicato in senso sostanziale;
– rispetto a tale statuizione parte ricorrente si limita a ribadire la sua contestazione senza indicare il principio di diritto erroneamente applicato dal tribunale casertano (cfr. Cass. 26/1/2004, n. 1317; id. 8/11/2005, n. 21659; id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n. 635);
– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2, per avere il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accolto la domanda pur essendo territorialmente incompetente;
– la censura è inammissibile perché la questione non è affrontata nel provvedimento impugnato, né il ricorrente specifica dove e quando l’aveva in precedenza proposta;
– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 3, nonché del medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1 e art. 4, comma 2, per avere il tribunale disposto il mutamento del rito non alla prima udienza di comparizione delle parti, ma dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni nel rito ordinario svoltosi dall’anno 2012 fino al 13/4/2017, con ciò impedendogli di avvalersi della facoltà riconosciuta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 3, di stare in giudizio personalmente con notevole risparmio dei costi per la difesa tecnica;
– la censura è inammissibile per essere stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione senza che il ricorrente abbia precisato se dove e quando abbia in precedenza eccepito la necessità di mutamento del rito ovvero richiesto di stare in giudizio senza la difesa tecnica;
– con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omessa e/o apparente motivazione circa il punto decisivo della controversia in relazione all’eccezione di carenza di legittimazione passiva per non avere mai conferito al legale B. alcun mandato difensivo ed essere la stessa procuratrice domiciliataria dell’avv. Battaglia nei giudizi per cui rivendicava il pagamento dei compensi;
– la censura è inammissibile per mancata allegazione del fatto storico asseritamente non esaminato dal tribunale, atteso che la questione della titolarità del diritto al compenso in capo al difensore B. è stata oggetto di approfondimento da parte del Tribunale casertano con specifiche e puntuali valutazioni della documentazione allegata dalla stessa B.;
– la censura non contesta le specifiche motivazioni poste a fondamento della decisione dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere ma si limita a richiedere il riesame nel merito della decisione, non consentito nei termini formulati alla Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014; Cass. 9253/2017; 27415/2018);
– attesa l’inammissibilità di tutti i motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara il ricorrente tenuto alla rifusione delle spese a favore della controricorrente e liquidate in Euro 1500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022