LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 9212/2016 proposto da:
MC COSTRUZIONI s.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore M.G.C., rappresentata e difesa dall’Avv. GRAZIANO FLORE, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in ORISTANO, V.le ARMANDO DIAZ 73;
– ricorrente –
contro
R.A.;
– intimato –
avverso la sentenza non definitiva n. 176/2015 della CORTE d’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/03/2015, e di quella definitiva della stessa CORTE n. 704/2016, depositata il 3/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione, notificato in data 13.3.2009, la M.C. COSTRUZIONI S.R.L. proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 47 del 2009, con cui il Tribunale di Oristano, su ricorso del geometra R.A., le aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 49.857,91, oltre interessi e spese, a titolo di compensi per le prestazioni professionali descritte nella parcella, approvata dal competente ordine professionale. A sostegno dell’opposizione deduceva che il R. aveva chiesto compensi per attività professionali (costruzioni con strutture in cemento armato) che non poteva compiere, in quanto sprovvisto del prescritto titolo, per cui l’atto di conferimento dell’incarico doveva ritenersi affetto da nullità, perché contrario a norme imperative. Inoltre, il R. non aveva eseguito la redazione del progetto di variante, predisposta ad altro professionista (ing. M.).
Il convenuto contestava il fondamento dell’opposizione chiedendone il rigetto, essendosi limitato a chiedere compensi per attività che era stata ritenuta legittimamente svolta dal competente ordine professionale. Infatti, i compensi riguardavano la progettazione dell’opera, mentre i calcoli delle strutture in cemento armato erano stati eseguiti da un collega di studio, ing. A..
Con sentenza n. 56/2009 il Tribunale di Oristano accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’opposto al pagamento delle spese processuali. In particolare, il Giudice affermava che la competenza dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente a opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo, mentre per le opere civili che adottino strutture in cemento armato ogni competenza è riservata a ingegneri e architetti. Nella fattispecie, il R. aveva svolto attività professionale relativa a un progetto e alla direzione lavori per la realizzazione di un fabbricato polifunzionale, nonché alla variazione, in corso d’opera, per ampliamento dei volumi, la liquidazione dei lavori e la redazione dello stato finale. Pertanto, il compenso per le prestazioni non era dovuto, ai sensi dell’art. 2231 c.c., in quanto il R. non era iscritto all’albo degli ingegneri e degli architetti, oltre che ai sensi dell’art. 1418 c.c., considerata la nullità del conferimento degli incarichi per contrarietà a norme imperative.
Avverso la sentenza proponeva appello il R., al quale resisteva la M.C. Costruzioni s.r.l..
Con sentenza non definitiva n. 176/2015, la Corte d’Appello di Cagliari accoglieva il gravame dichiarando che il geom. R. avesse diritto ai compensi professionali per l’attività svolta in favore della M.C. Costruzioni s.r.l., in relazione all’incarico conferitogli e limitatamente alle prestazioni rientranti nelle competenze dei geometri, per la progettazione e direzione dei lavori, nonché per la variante disposta in corso d’opera. Con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio e conferiva a un CTU l’incarico di determinare il compenso spettante al professionista.
Con sentenza definitiva n. 704/2016, depositata in data 3.10.2016, la Corte d’Appello di Cagliari condannava la M.C. Costruzioni s.r.l. al pagamento dell’importo di Euro 39.126,62, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; dichiarava compensate nella misura di 1/4 le spese dei due gradi di giudizio.
Avverso entrambe le suddette sentenze propone ricorso per cassazione la M.C. Costruzioni s.r.l. sulla base di un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – In via preliminare, va rilevato che il difensore della società ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto fallimento (con sentenza n. 1/2019 del 7.2.2019 del Tribunale di Oristano) della ricorrente MC Costruzioni s.r.l.; e che, in conseguenza di ciò ha chiesto l’interruzione del presente procedimento.
1.1. – L’istanza è inammissibile.
1.2. – Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo ex artt. 299 c.p.c. e segg., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso di ufficio (Cass. n. 3630 del 2021).
2. – Passando all’esame dei motivi, con l’unica censura la ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2231 e 1418 c.c. e del R.D. n. 274 del 1929 e della L. n. 144 del 1949”. Secondo la ricorrente, la Corte di merito riconoscendo la collegialità dell’incarico tra il geom. R. e l’ing. A. – aveva riconosciuto al geometra i compensi per la progettazione e la direzione dei lavori di un edificio che esulano dalle competenze dei geometri, violando gli artt. 2231 e 1418 c.c..
2.1. – Il motivo non è fondato.
2.2. – Come, infatti, si evince dalla sentenza non definitiva, la Corte d’appello – con apprezzamento in fatto qui insindacabile – ha riconosciuto i compensi per tutte le opere che rientrano nella competenza dei geometri, anche con riferimento al progetto di variante sottoscritto dal R. insieme all’Ing. M. (cfr. pagg. 5 e 6).
Per quanto, poi, riguarda la questione dell’incarico congiunto, trattasi di non già d’una questione o domanda nuova, quanto d’una mera difesa che non giustifica il rifiuto di accettazione del contraddittorio.
3. – Pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese non avendo l’intimato R. svolto difese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022