LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26384-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
DOCKS NORD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato MARIALUCREZIA TURCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE FRANCESCO LOVETERE, GIUSEPPA MARIA TERESA LAMICELA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3762/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 02/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3762/09/2019, è stato notificato il 22 aprile 2020, ma non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria centrale civile di questa Corte del 27 ottobre 2020.
La controricorrente Docks Nord s.r.l. ha depositato controricorso, con il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, e successivamente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Al difetto del deposito del ricorso consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La parte controricorrente non si è costituita al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso – per evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità, che il ricorrente potesse riproporre il ricorso ove non fosse ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass., Sez. III, 01/09/2008, n. 21969; Cass., Sez. VI, 28/12/2011, n. 29297; Cass., Sez. VI, 30/04/2015, n. 8805; Cass., Sez. I, 18/02/2016, n. 3193; Cass., Sez. VI, 26/07/ 2019, n. 20327) – ma chiedendo, nel controricorso, di dichiarare inammissibile o infondata nel merito l’impugnazione, questioni il cui esame è precluso, stante la preliminare rilevazione dell’improcedibilità.
Solo con la memoria, successivamente alla proposta del relatore di dichiarare l’improcedibilità” la controricorrente ha preso atto di tale preclusione alla decisione dell’impugnazione nel merito.
Non è quindi del tutto conforme al caso di specie il precedente giurisprudenziale (Cass. ord. 25/02/2020, n. 4917) citato dalla controricorrente nella memoria, nel quale si fa riferimento alla costituzione della controricorrente ed all’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, che in questa sede è stata rilevata d’ufficio. Pertanto, in conformità a precedenti sezionali, va disposta la compensazione delle spese di lite, in assenza di difese, nel controricorso, in punto di improcedibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022