LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE XXX
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18757-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;
– ricorrente –
contro
L.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNALISA TOMASELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 15/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALI-RIA PICCONE.
RILEVATO
che:
– con sentenza depositata il 15 gennaio 2020, la Corte d’appello di Catania in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’INPS, ha ritenuto l’obbligo di iscrizione di L.G. alla gestione separata in relazione all’attività svolta nell’anno 2010;
– per quanto qui rileva la Corte, nell’accogliere l’impugnazione con riguardo all’omessa statuizione in ordine all’obbligo di iscrizione nella gestione separata, ha ritenuto insussistente qualsivoglia sospensione del termine prescrizionale per effetto della dedotta omessa compilazione, da parte del professionista, del quadro RR;
– per la cassazione di tale pronunzia propone ricorso l’INPS, affidandolo ad un unico motivo;
– resiste, con controricorso assistito da memoria, L.G.;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di censura, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., e dell’art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. n. 98 del 2011, comma 12, e al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, e al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1;
– il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.;
– deve ritenersi infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 27950 del 2018; Cass. n. 4329 del 2019) l’orientamento secondo cui in tema di contributi a percentuale con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono il termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l’effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell’esistenza del credito contributivo;
– pertanto, nella specie, la Corte d’appello si è conformata a tale consolidato orientamento rilevando come, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini per il pagamento di essa;
– in particolare, questa Corte ha statuito che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (cfr., sul punto, Cass. n. 10273 del 2021) non, invece, per quelli previsti in forma onerosa (cfr. Cass. n. 23040 del 2019);
– quanto alla questione, centrale, della dedotta mancata compilazione del quadro RR, va rilevato come la Corte territoriale si sia correttamente conformata all’orientamento di questa Corte secondo cui l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione (cfr., ex plurimis:, Cass. n. 14410 del 2019; Cass. n. 21567 del 2014);
– ne consegue che non si impone la necessità di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento” in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (cfr., sul punto, Cass. n. 14410 del 2019 cit.);
– nulla è stato addotto da parte ricorrente circa l’impossibilità di superare l’impedimento con gli ordinari controlli mentre, con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione; risultando i redditi esposti nella stessa dichiarazione dei redditi (pag. 18 della sentenza);
– alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1-bis, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15/0 e accessori di legge…. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022