LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 1058-2020 proposto da:
R.A., difensore della ditta COSMO SRL, controricorrente nel giudizio definito con l’ordinanza 20903/2019 che ha avuto quali ricorrenti;
R.A., R.S., FALL. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FORNOVO, 3, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PROIETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE IDOLO CASALE;
avverso l’ordinanza n. 20930/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 5/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO che:
L’avvocato R.A. ha chiesto, nella sua qualità di difensore della società Cosmo s.r.l., la correzione dell’ordinanza di questa Corte 5 agosto 2019, n. 20930, che ha condannato i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, ma ha omesso, a fronte della dichiarazione di anticipazione delle stesse nel controricorso, di pronunciare la distrazione delle spese in proprio favore.
L’istante ha dedotto di avere formulato “espressamente nel controricorso” la richiesta di distrazione, ma non ha allegato l’atto alla richiesta di correzione, né tale atto è risultato tra quelli a disposizione del Collegio.
Con provvedimento n. 8070/2021 si è quindi ordinata l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio r.g.n. 2514/2015 svoltosi innanzi a questa Corte.
CONSIDERATO
che:
Dall’esame del controricorso emerge che l’istante nel controricorso ha chiesto l’attribuzione in proprio favore delle spese senza peraltro dichiararsi antistatario delle medesime.
Il Collegio ritiene, seguendo la pronuncia delle sezioni unite n. 31033/2019, che la richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore debba ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui difetti l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine all’avvenuta anticipazione delle spese e alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese.
L’istanza dell’avvocato R. va pertanto accolta.
Pertanto, l’ordinanza n. 20930/2019 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore della controricorrente Cosmo s.r.l. devono essere distratte in favore dell’avvocato R.A..
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v. Cass. n. 21213 del 2013).
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 20930/2019 venga corretta, nel dispositivo, con l’aggiunta, dopo l’espressione “come per legge” e prima del punto e virgola, di quanto segue: “con distrazione all’avvocato Antonio R.”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022