LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23067-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
E21 ENERGIE SPECIALI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 588/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 13/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza depositata il 13 febbraio 2020 la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Crotone che aveva accolto il ricorso proposto E21 Energie Speciali s.r.l. contro l’avviso di accertamento con il quale era stata rettificata la rendita catastale di un terreno sul quale insisteva un impianto eolico a seguito di procedura DOCFA attivata dalla società contribuente.
Rilevava la CTR il difetto di motivazione dell’atto impugnato, non potendosi desumere la redditualità della pala eolica dalla mera prospettazione contenuta nel sito internet privato richiamato nell’avviso di accertamento, senza operare alcun riferimento a parametri pubblicistici di più certa definizione o comprovare, con ulteriori elementi esterni, l’affidabilità della valutazione contenuta nel predetto sito.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La società contribuente non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in quanto l’avviso di accertamento sarebbe adeguatamente motivato perché scaturito all’esito di procedura DOCFA.
Il ricorso è fondato.
Secondo l’orientamento espresso da questa Corte:
– “In tema di classamento di immobili, l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell’ufficio ai sensi della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione” (Cass. n. 30166 del 2019);
– “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. (La S.C. ha affermato l’enunciato principio in una fattispecie in cui l’accatastamento operato dall’Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell’immobile, così come risultanti dall’elaborato DOCFA presentato)” (Cass. n. 31809 del 2018).
Tanto premesso, va rilevato che dall’esame dell’avviso di accertamento, riprodotto in parte qua in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, e dal contenuto della sentenza impugnata si evince che i dati oggettivi indicati dalla contribuente non sono stati contestati dall’Agenzia delle entrate e devono quindi ritenersi incontroversi tra le parti. Le divergenze rispetto a quanto prospettato nella DOCFA concernono, invece, la valutazione tecnica circa il valore economico della pala eolica, determinato dall’Ufficio a seguito del sopralluogo effettuato e della conseguente relazione di stima.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la motivazione dell’avviso di accertamento integra il requisito formale di validità dell’atto impositivo, restando riservato al giudizio di impugnazione dell’atto la verifica della effettiva sussistenza dei fatti costituivi della pretesa impositiva in relazione alla stima del cespite e alla conseguente rettifica della rendita catastale (cfr. Cass. n. 4639 del 2020).
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022