LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24654-2020 proposto da:
ISITAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE FALCONE, FRANCESCO FALCONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 196/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 17/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con la sentenza depositata il 17 gennaio 2020 la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto da ISITAL s.r.l. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento relativo ad IRES e IRAP per l’anno 2011.
La CTR confermava la pronuncia di primo grado sul rilievo che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio era inesistente, in quanto effettuata da operatore di posta privata.
Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della Dir. n. 97/67/CE e della Dir. n. 2008/6/CE, della L. n. 124 del 2017, dell’art. 149 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, per avere erroneamente la CTR confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto inesistente la notifica del ricorso effettuata tramite operatore di posta privata, anziché nulla e sanata per effetto della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
– “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.
– “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”.
Alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica del ricorso eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non esistente.
Ha dunque errato la CTR nel ritenere inesistente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio effettuata a mezzo di operatore di posta privata.
Va tuttavia rammentato che le Sezioni Unite, con la menzionata pronuncia, hanno precisato che la sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può rilevare ai fini della tempestività del ricorso se l’atto sia pervenuto al destinatario quando il termine di decadenza dall’impugnazione è ormai inutilmente spirato.
Resta dunque demandato al giudice del rinvio di verificare se il ricorso introduttivo del giudizio sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine perentorio di impugnazione dell’atto impositivo.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022