LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27286-2020 proposto da:
UNICREDIT LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA, 1/B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA CITTADINI, NICOLA BORZOMI’, CRISTIANO CAUMONT CAIMI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CUVIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 44 presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MASCETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 958/15/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’11/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza depositata l’11 giugno 2020 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da Comune di Cuvio avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese che aveva accolto il ricorso proposto da Unicredit Leasing S.p.A. contro tre avvisi di accertamento, relativi ad IMU per gli anni 2012, 2013 e 2014, e un provvedimento di diniego di rimborso IMU per l’anno 2012. Riteneva la CTR che la soggettività passiva IMU, in caso di risoluzione del contratto di leasing, ritornava in capo al proprietario dell’immobile, indipendentemente dalla riconsegna del bene.
Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Comune di Cuvio.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2, e art. 9, comma 1, rilevando che l’assenza del possesso del bene impediva di attribuire ad essa proprietaria l’onere correlato all’IMU.
Il ricorso è infondato.
La sentenza di questa Corte n. 19166 del 2019, posta a fondamento del ricorso, costituisce espressione di un indirizzo interpretativo da ritenersi superato alla stregua dell’ormai consolidato orientamento secondo cui in tema di leasing, tenendo conto del disposto del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’IMU, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest’ultimo, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata (cfr. Cass. n. 13793 del 2019 e Cass. n. 25249 del 2019). Si è inoltre osservato che, in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (cfr. Cass. n. 29973 del 2019; nello stesso senso, Cass. n. 418 del 2021).
La sentenza impugnata, affermando che la soggettività passiva IMU, in caso di risoluzione del contratto di leasing, ritornava in capo al proprietario dell’immobile, indipendentemente dalla riconsegna del bene, si è uniformata ai suddetti principi.
La questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, prospettata da Unicredit Leasing S.p.A. in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., e sviluppata in memoria, è manifestamente infondata per le ragioni espresse da questa Corte nell’ordinanza n. 41264 del 2021 in analogo giudizio promosso dalla odierna ricorrente. In tale pronuncia si è osservato che il presupposto impositivo del tributo prescinde dalla relazione di fatto con l’immobile e che la pretesa lesione del principio di uguaglianza non discende dalla norma ma dall’illegittima condotta dell’utilizzatore verso il quale il proprietario può azionare i rimedi che ritiene più opportuni per il recupero della disponibilità del bene e per il risarcimento dei danni.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ritiene la Corte, tenuto anche conto della esistenza di un orientamento di legittimità, seppure minoritario, favorevole alla tesi di parte ricorrente, che non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, come richiesto dal controricorrente in memoria.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Cuvio, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022