Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5600 del 21/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12259-2021 proposto da:

RESOMA 2006 SRL IMMOBILIARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MELORIA, 61, presso lo studio dell’avvocato VERGARI MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALIMONTI SANDRO;

– ricorrente –

contro

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato VENDITTI FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1398/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.

PREMESSO Che:

La società RE.SO.MA. 2006 s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1328/2021 che ha respinto il gravame proposto dalla ricorrente contro la pronuncia del Tribunale di Tivoli. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 837/2019, aveva accolto parzialmente la domanda di F.R. e aveva risolto il contratto di compravendita concluso con la ricorrente per grave inadempimento della medesima.

Resiste con controricorso F.R..

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è articolato in due motivi che rispettivamente lamentano:

a) il primo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

b) il secondo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

I due motivi sono inammissibili. Unitariamente trattati, si sostanziano nella censura di non “corretta valutazione delle prove” offerte dalla ricorrente (in particolare la quietanza contenuta nell’atto notarile dell’avvenuto pagamento della somma di Euro 71.406,69, ricevute di bonifici effettuati e un atto di precetto), censura inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 4543/2019).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in Euro 4.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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