LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3707-2020 proposto da:
D.M., in proprio e quale ex amministratore della *****
SRL, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO WALTER CIMA, PIETRO COLUCCI;
– ricorrente –
e contro
FALLIMENTO ***** SRL, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3569/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo di D.M., amministratore della società ***** Srl, avverso la sentenza in data ***** del Tribunale di Rimini dichiarativa del fallimento della ***** su iniziativa del P.M. su iniziativa del pubblico ministero.
Avverso questa sentenza il D., in proprio e quale amministratore della società, propone ricorso per cassazione, notificato al curatore del Fallimento ***** che non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 10, per non avere i giudici di merito rilevato che il fallimento non poteva essere dichiarato per il decorso del termine perentorio di un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, in data *****, non essendovi prova della continuazione dell’attività e dell’iscrizione della società in Albania.
Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una questione introdotta per la prima volta in sede di legittimità, non essendo stata trattata dalla Corte d’appello e non precisandosi nel motivo se e in quale momento sia stata introdotta nel giudizio di merito. Inoltre, essa postula accertamenti di fatto inesigibili dalla Corte di legittimità, in ordine alla verifica di circostanze – che renderebbero inapplicabile la L. Fall., art. 10, – inerenti al contestato trasferimento all’estero della sede sociale e alla continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte dell’impresa Cass. n. 10793 del 2018 e n. 43 del 2017, con riferimento ai casi in cui la cancellazione della società venga effettuata in conseguenza del trasferimento all’estero della sede e, quindi, sull’assunto che la società continui l’esercizio dell’impresa sia pure in un altro Stato).
Il secondo motivo, che denuncia violazione del principio del contraddittorio per non avere ricevuto la notifica del ricorso per fallimento, è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1. La Corte bolognese, rilevando la regolarità della notifica dell’istanza di fallimento all’indirizzo di posta elettronica della società risultante dal registro delle imprese, ha fatto lineare applicazione del principio – dal quale non vi è ragione di discostarsi – secondo cui il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, (nel testo successivo alle modifiche apportategli dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012), all’indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa e in precedenza comunicato al registro delle imprese (cfr. Cass. n. 602 e 23728 del 2017, n. 3443 del 2020). Il ricorrente non ha dedotto (né provato in sede di merito) l’erroneità del predetto indirizzo, né che questo fosse inattivo, avendo al contrario ammesso che era attivo, seppur “casualmente”.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Fallimento ***** svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022