LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6590-2020 proposto da:
CEM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA, 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE FATANO;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO *****;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 5464/2016 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 13/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RILEVATO
che il Tribunale di Lecce, con il decreto indicato in epigrafe, in accoglimento del ricorso della Curatela del Fallimento ***** srl, escludeva dal passivo del fallimento il credito già azionato dalla CEM srl, in via riconvenzionale, nell’ambito di un giudizio anteriormente proposto dalla ***** nei confronti della CEM;
che la CEM ha proposto ricorso per cassazione, notificato alla Curatela del Fallimento ***** che non ha svolto attività difensiva;
che la ricorrente ha depositato, in data 22 dicembre 2021, tempestivo e rituale atto di rinuncia al ricorso;
che il processo è estinto, ex art. 391 c.p.c., senza necessità di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022