Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5615 del 21/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6590-2020 proposto da:

CEM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA, 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE FATANO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO *****;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 5464/2016 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 13/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RILEVATO

che il Tribunale di Lecce, con il decreto indicato in epigrafe, in accoglimento del ricorso della Curatela del Fallimento ***** srl, escludeva dal passivo del fallimento il credito già azionato dalla CEM srl, in via riconvenzionale, nell’ambito di un giudizio anteriormente proposto dalla ***** nei confronti della CEM;

che la CEM ha proposto ricorso per cassazione, notificato alla Curatela del Fallimento ***** che non ha svolto attività difensiva;

che la ricorrente ha depositato, in data 22 dicembre 2021, tempestivo e rituale atto di rinuncia al ricorso;

che il processo è estinto, ex art. 391 c.p.c., senza necessità di provvedere sulle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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