Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5616 del 21/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6745-2020 proposto da:

M.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINO DESSY;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO D.P. SPA;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol 32/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato l’8 gennaio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14 gennaio 2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

Il sig. M.R. formulava istanza di ammissione al passivo del Fallimento D.P. spa di crediti di lavoro che assumeva maturati, riferendo di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della società D.P. spa dal 17 marzo 1999 al 22 ottobre 2010, in qualità di impiegato di quarto livello.

A seguito di sentenza (n. 13006 del 2019) cassatoria di un precedente decreto del Tribunale di Napoli di rigetto di analoga istanza di insinuazione al passivo per mancata allegazione di idonea prova, il Tribunale accoglieva l’istanza, in sede di rinvio, limitatamente all’importo di Euro 767,88, a titolo di tredicesima mensilità, ma escludeva le altre voci, anche per le ferie non godute, in relazione alle quali il tribunale rilevava che le buste paga esibite erano prive della sottoscrizione del datore di lavoro e che mancava il libro unico da cui rilevare la corrispondenza tra le somme richieste e l’attività lavorativa svolta; quindi l’istante non aveva assolto all’onere di dimostrare di avere svolto regolarmente la prestazione lavorativa nei giorni in cui avrebbe potuto astrattamente godere delle ferie e permessi.

Il M. propone ricorso per cassazione; il Fallimento D.P., in persona del curatore, non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 39, convertito con L. n. 113 del 2008, della L. n. 4 del 1953, artt. 2 e 5, per avere disatteso i principi affermati da Cass. n. 13006 del 2019 nella fattispecie, avendo il Tribunale preteso la produzione di prospetti paga firmati, timbrati o siglati, mentre “con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla L. 5 gennaio 1953, n. 4” (vd. D.L. 5 giugno 2008, n. 112, art. 39, comma 5). Il ricorrente osserva che il contenuto delle buste paga era sostituito dalla consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico, nella specie vidimato dall’Inail anche con la data e scaricato direttamente dal sito aziendale.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 384 c.p.c., per avere disatteso i principi affermati da Cass. n. 13006 del 2019, secondo la quale le indicazioni delle ferie, permessi, festività e quattordicesima mensilità contribuivano a costituire la base imponibile necessaria a dimostrare il fatto costitutivo del credito del lavoratore, da valutare alla luce delle inesistenti contestazioni del curatore, il quale si era limitato ad affermare che il libro unico non era disponibile, con l’effetto di invertire l’onere della prova gravante sul curatore, pretendendo che le copie del libro unico fossero firmate, timbrate o siglate e che fosse il lavoratore a dimostrare di avere prestato l’attività lavorativa nei giorni in cui avrebbe potuto astrattamente godere delle ferie e dei permessi, incorrendo in errore analogo al precedente decreto che era stato cassato.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, per non avere considerato che, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 39, convertito con L. n. 113 del 2008, era idonea la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, aventi pieno valore probatorio, tanto più che il curatore non aveva mai contestato né le buste paga, né il Cud né il libro unico del lavoro, essendosi limitato a contestare genericamente il valore probatorio delle buste paga prodotte dal lavoratore.

I motivi sono fondati.

Il decreto impugnato si espone alla medesima censura già rilevata dalla sentenza cassatoria n. 13006 del 2019, la quale ebbe a rilevare che “il provvedimento (allora) impugnato si presta… a censura laddove ha posto a carico dell’opponente l’onere probatorio del fatto costitutivo delle sue pretese senza tenere in alcun conto la menzione delle relative voci contenuta nelle buste paga prodotte, pur in assenza di contestazioni sulla loro regolare formazione”.

Il decreto impugnato, laddove afferma non esservi prova della riconducibilità delle buste paga al datore di lavoro in quanto non sottoscritte, eleva di fatto la sottoscrizione a elemento di prova legale del rapporto di lavoro, mentre nel sistema normativo, da un lato, è centrale l’elemento della consegna delle buste paga al lavoratore e, dall’altro, già nella L. n. 4 del 1953, art. 1, comma 2, era richiesta “alternativamente” la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro. Inoltre, si espone alle critiche del ricorrente per avere fondato contraddittoriamente l’ammissione del credito relativo alla tredicesima mensilità sulle medesime buste paga non considerate, invece, ai fini della prova delle altre voci di credito azionate in giudizio.

Il ricorso è accolto. Ne segue la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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