Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5618 del 21/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15281-2020 proposto da:

D.L.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CIRO ROMANO;

– ricorrente –

contro

D.L.A.;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il 22/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RILEVATO

che il signor D.L.M. propone ricorso avverso un non meglio identificato provvedimento definito “cautelare”, allegato al ricorso, con il quale il giudice istruttore del Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca di un provvedimento cautelare, ex art. 669-decies c.p.c.;

che il ricorso non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa, né la formulazione delle specifiche ragioni per le quali si chiede la cassazione del provvedimento impugnato che, se cautelare, non sarebbe impugnabile con ricorso straordinario per cassazione Cass. n. 9830 del 2018, n. 23763 del 2016) – né l’illustrazione comprensibile del contenuto dello stesso e delle ragioni critiche addotte, requisiti previsti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4;

che il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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