Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5622 del 21/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4651-2021 proposto da:

***** SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché V.M.C., nella qualità di socio, V.G., nella qualità di socio, VE.MA.TE., nella qualità di socio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 82, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO TRINCHI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

G.P., FALLIMENTO ***** SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 75/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA SOLAINI.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 75 del giorno 19.1.2021, la Corte di Appello di Venezia rigettava il reclamo, L. Fall., ex art. 18, proposto dalla società ***** srl, nonché dai soci V.M.C., V.G. e Ve.Ma.Te. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Venezia, su domanda di G.P..

La società reclamante proponeva come censura la circostanza, per quanto ancora d’interesse, di non aver mai superato le soglie di fallibilità nell’ultimo triennio prima della dichiarazione di fallimento. A supporto delle ragioni di rigetto del reclamo, la Corte territoriale siccome i bilanci dell’ultimo triennio erano stati depositati nel registro delle imprese dopo la dichiarazione di fallimento privi del verbale di approvazione e dei documenti di accompagnamento li ha ritenuti privi di efficacia probatoria, mentre ha rilevato che non era stata prodotta alcuna ulteriore documentazione contabile equipollente.

Avverso la sentenza d’appello, ***** srl, nonché i soci V.M.C., V.G. e Ve.Ma.Te. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre il fallimento non si è costituito.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione della L. Fall., art. 1, nonché della L. Fall., art. 15, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte d’appello aveva ritenuto inattendibili i bilanci dell’ultimo triennio che erano stati depositati presso il registro delle imprese, senza tenere conto delle scritture contabili e della restante documentazione in possesso del curatore. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea valutazione delle prove, perché la Corte del merito non aveva tenuto conto della documentazione contabile di valore equipollente ai bilanci, che era stata a suo tempo consegnata al curatore.

Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e mancanza di motivazione e/o motivazione apparente ovvero contraddittoria motivazione in riferimento alla valutazione delle evidenze contabili, risultanti dalla relazione, L. Fall., ex art. 33.

Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché la Corte territoriale ha espresso una valutazione di inattendibilità dei bilanci, in quanto depositati dopo la dichiarazione di fallimento: questa è una valutazione in fatto non censurabile in cassazione se congruamente motivata come nella specie.

Inoltre, la società ed i soci non hanno prodotto alcuna documentazione equipollente, come era loro onere, L. Fall., ex art. 1, che alla stregua della giurisprudenza di questa Corte poteva costituire uno strumento probatorio alternativo al mezzo di prova privilegiato costituito dai bilanci (Cass. n. 24138/19), né la Corte di appello era tenuta ad acquisirla d’ufficio, presso il curatore rimasto contumace. La mancata costituzione in giudizio della creditrice istante e dell’intimato fallimento, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

La suprema corte di cassazione:

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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