Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5630 del 21/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 07318/2016 R.G. proposto da:

M.G., e C.F., elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni n. 142, presso lo studio dell’avv. Marco Marasca, che li rappresenta e difende, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Arena NPL One s.r.l., quale mandataria di doBank S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Giunio Bazzoni n. 5, presso lo studio dell’avv. Alessandro Russi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, seconda sezione civile, n. 1997/2015, del 27 marzo 2015;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.

RILEVATO

Che:

1. M.G. e C.F. hanno proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione al Decreto Ingiuntivo 29 novembre 2006, n. 22971/06, con cui si ingiungeva loro il pagamento della somma di Euro 67.909,94, oltre accessori, quali fideiussori della Gastone e Betty Boop s.r.l..

2. La Corte romana ha rilevato la genericità della contestazioni mosse dagli odierni ricorrenti relativamente alla prova offerta dalla banca delle pattuizioni inerenti tanto al contratto di conto corrente bancario che al contratto di mutuo, entrambi garantiti quali fideiussori; in relazione alla fideiussione, il giudice di secondo grado ha rilevato l’esistenza in atti dei relativi contratti, laddove irrilevante ha giudicato la circostanza che il M. fosse anche amministratore della società garantita e che quest’ultima fosse cancellata dal registro delle imprese, mentre del tutto generica e non provata ha valutato la denuncia di abusivo riempimento delle clausole relative ai tassi a debito.

3. Arena NPL One s.r.l., quale mandataria di doBank S.p.A., ha resistito con controricorso.

4. I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “A) Violazione dell’art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, deducendo l’invalidità del contratto di mutuo chirografario, in quanto non sottoscritto dai garanti, ma solo dalla società garantita, e unilateralmente integrato e modificato in alcune sue parti essenziali;

b. Secondo motivo: “B) Violazione degli artt. 115 e segg. TUB difetto di informazione periodica in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, deducendo l’omessa trasmissione ai garanti della documentazione periodica inerente all’andamento del rapporto;

c. Terzo motivo: “C) Violazione dell’art. 118, comma 5 TUB ius variandi – Valutazione degli interessi debitori sullo scoperto di conto corrente – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, deducendo la mancata comunicazione alla società debitrice e ai fideiussori delle modifiche apportate unilateralmente alle condizioni contrattuali;

2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso va respinto.

4. Il primo motivo è inammissibile, poiché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha espressamente motivato sulle circostanze lamentate nella censura (sottoscrizione del contratto di mutuo da parte dei fideiussori e modifica unilaterale delle relative condizioni da parte della banca), limitandosi a riproporre le questioni – già dedotte in appello – sul semplice, quanto insufficiente ai fini che ne occupa, rilievo della non condivisione della decisione impugnata. L’illustrazione del motivo si limita, inoltre, a riportare solo alcune delle rationes decidendi esposte nella sentenza impugnata, senza peraltro sottoporle a specifica critica. Da ultimo, va rilevato che la censura pretende in effetti da questa Corte non una valutazione della corretta applicazione dell’art. 117 T.U.B., ma una rivisitazione del merito della vicenda, non consentito in questa fase, in presenza di una sentenza che ha puntualmente motivato sull’applicazione al caso di specie della norma denunciata come lesa, con motivazione come tale riconoscibile.

5. Il secondo motivo è inammissibile poiché, in violazione del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non indica come, dove e quando la questione dell’omessa comunicazione periodica sia stata sollevata nelle fasi di merito, atteso che la sentenza impugnata non ne fa cenno alcuno e, quindi, il motivo in esame avrebbe prima dovuto dimostrare l’avvenuta proposizione della questione e, semmai, dolersi della relativa omessa pronuncia.

6. Il terzo motivo è inammissibile posto che, in violazione del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non specifica in alcun modo, in relazione al lamentato mancato rilievo officioso delle nullità contrattuali, innanzitutto la pertinenza con il contratto di fideiussione in esame e, in ogni caso, sulla base di quali elementi dedotti in causa sarebbe stato possibile esercitare il potere officioso di rilievo.

7. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna M.G. e C.F. a rifondere ad Arena NPL One s.r.l., quale mandataria di doBank S.p.A., le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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