LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22046/2020 R.G. proposto da:
S.N., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Maria Galimberti, giusta procura in calce al ricorso del 6 agosto 2020;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto n. 7157/2020 del Tribunale di Ancona, depositato in data 10 luglio 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.
RILEVATO
CHE:
1. S.N., di nazionalità *****, ha proposto ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso avverso il provvedimento, emesso in data 28 luglio 2019 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, con il quale gli è stato negato il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale.
2. Ha osservato il Tribunale, per quanto in questa sede rileva, che la circostanza dedotta dal richiedente come elemento di rischio (testimone di una rapina in Patria, della quale sarebbe stato accusato dal proprio datore di lavoro), non era idonea a fungere da presupposto per l’accoglimento della domanda, risultando il racconto del tutto generico sia nelle modalità di accadimento della rapina, sia sulle ragioni per cui l’ex datore di lavoro locale avrebbe sospettato di un suo diretto coinvolgimento, sia nella totalmente omessa spiegazione della natura del pericolo cui, per effetto di quanto dedotto, sarebbe esposto in caso di rimpatrio; carenze che hanno indotto il Tribunale a ritenere il racconto non veridico, irrilevanti essendo le vicende del Paese di transito (Libia), mentre, sotto il profilo oggettivo, non dimostrato alcun elemento di pericolo personale derivante dal rimpatrio, né in relazione alla situazione socio-politica della zona di provenienza, né in relazione al sistema giudizio ivi vigente.
3. Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione nel quale si è riservato di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: “1. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (art. 360 c.p.c., comma 3)”;
b. Secondo motivo: “2) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 7”;
c. Terzo motivo: “3) Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e – in particolare – del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3”;
a. Quarto motivo: “4) Falsa applicazione e violazione dell’art. 5, comma 6 T.U.”;
2. Il ricorso va respinto, in quanto complessivamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., atteso che le singole censure si pongono in contrasto con il costante orientamento di questa Corte regolatrice sulle questioni dedotte, come di seguito illustrato.
3. Il primo motivo è inammissibile, laddove lamenta la violazione dei criteri legali di valutazione credibilità ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8. Invero, il carattere non contraddittorio e circostanziato delle dichiarazioni – ritenuto dal tribunale nella specie insussistente con giudizio puntualmente motivato e quindi incensurabile se non nei limiti posti dall’art. 360 c.p.c., n. 5) (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019) – sono criteri di valutazione espressamente indicati dall’art. 3, comma 5, e la verifica negativa su di essi basata è di per sé sufficiente – senza necessità di ulteriori approfondimenti a escludere la credibilità e quindi l’utilizzabilità delle dichiarazioni (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019; id. Sez. 1, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020; id. Sez. 1, Ordinanza n. 10286 del 29/05/2020; id. Sez. 3, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020).
4. Il secondo motivo è inammissibile, giacché l’indagine del giudice di merito ha avuto riguardo alle circostanze acquisite in atti, mentre la censura appare fare astratto riferimento a regole di giudizio, senza indicare puntualmente le circostanze in precedenza allegate e non esaminate dal tribunale, finendo per risultare del tutto generico, pretendendo alla fine da questa Corte una altrettanto inammissibile riedizione del giudizio di merito.
5. Il terzo motivo è inammissibile poiché non si confronta con la ratio decidendi adottata dal Tribunale, fondata sull’accertamento che nel racconto del ricorrente non è risultato dedotto alcun elemento idoneo a far apprezzare il rischio del rimpatrio, facendo solo un riferimento ad astratte regole di giudizio.
6. Il quarto motivo è inammissibile posto che, anche per la domanda di protezione umanitaria, sussiste l’onere di allegazione e né dal ricorso, né dal decreto, risulta che il ricorrente abbia allegato alcuna ragione di vulnerabilità collegata con la sua situazione individuale, di cui il decreto impugnato ha rilevato la carenza, rispetto a cui ancora una volta la censura oppone solo un astratto riferimento a regole di giudizio.
7. Le illustrate ragioni di reiezione del ricorso assorbono, quale “ragione più liquida”, quella connessa alla validità della procura alle liti, secondo l’insegnamento di Cass. S.U., Sentenza n. 15177 del 01/06/2021, senza necessità, ai fini della decisione, di attendere la decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).
8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l’irrituale costituzione del Ministero.
9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022