Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5650 del 21/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12758-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO;

– ricorrente –

contro

P.F., in proprio e nella qualità di titolare della Ditta

“Impresa Agraria Verdissimo di F.P.”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO DI SCHIENA;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 2355/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 05/11/2015 R.G.N. 1540/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15/12/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 5.11.2015, la Corte d’appello di Lecce in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i crediti previdenziali iscritti a ruolo in danno di P.F. e fatti valere con cartella esattoriale e successiva intimazione di pagamento;

che avverso tale pronuncia Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che P.F. ha resistito con controricorso; che l’INPS, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che parte ricorrente e parte controricorrente hanno depositato memoria con cui hanno dato entrambe atto che la cartella esattoriale presupposta all’intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio è stata nelle more oggetto di sgravio, chiedendo congiuntamente la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese;

che va senz’altro provveduto in conformità;

che, non ricorrendo né declaratoria d’inammissibilità né rigetto del ricorso per cassazione, non v’ha luogo a pronuncia circa l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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