Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5663 del 21/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23315-2020 proposto da:

G.F., ed A.O., rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Veropalumbo e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

C.R., rappresentata e difesa dall’avv. Mario Nigro e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 465/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso per la denunzia di nuova opera C.R. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Torre Annunziata A.O. e G.F., lamentando di aver subito danni al proprio appartamento per effetto di alcuni interventi edilizi realizzati dai resistenti.

Con autonomo atto di citazione del 28.3.2007 questi ultimi evocavano a loro volta in giudizio C.R. innanzi il medesimo Tribunale di Torre Annunziata, invocando la condanna della convenuta al pagamento della quota di sua competenza della spesa occorrente per gli interventi edilizi di cui sopra, deducendo che essi si erano resi necessari per ovviare allo stato di cattiva manutenzione in cui versava l’edificio sito in Torre Annunziata, al cui interno erano poste entrambe le proprietà delle parti.

Disposta la riunione dei due giudizi, il Tribunale, con sentenza n. 2573/2014, rigettava la domanda degli odierni ricorrenti, accogliendo invece quella della C., e condannava i primi a corrispondere alla seconda, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 18.000, in seguito corretta – all’esito dell’apposita procedura – in Euro 28.000.

Interponevano appello avverso detta decisione l’ A. e la G. e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 465/2020, resa nella resistenza della C., dichiarava inammissibile l’impugnazione per tardività.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione A.O. e G.F., affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso C.R..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-bis c.p.c..

Inammissibilità del ricorso.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha ritenuto inammissibile l’appello spiegato dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure, perché proposto oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c.. Ad avviso della Corte distrettuale, la circostanza che la sentenza di primo grado fosse stata oggetto di procedimento di correzione dell’errore materiale non sarebbe rilevante, ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione dell’appello, posto che l’errore consisteva nell’indicazione, nel dispositivo, della somma di Euro 18.000 in luogo di quella, corretta, di Euro 28.000.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione A.O. e G.F., affidandosi ad un unico motivo con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 288 c.p.c..

La censura è inammissibile, dovendosi ribadire il principio secondo cui “Il termine per l’impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288 c.p.c., u.c., se con essa sono svelati “errores in iudicando” o “in procedendo” evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l’errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l’adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8863 del 10/04/2018, Rv. 648225; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22185 dell 20/10/2014, Rv. 632778 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6969 del 27/03/2006, 21/02/2022 Rv. 587828).

Poiché nella specie l’errore non era tale da ingenerare alcun dubbio sull’effettiva portata precettiva della sentenza oggetto della correzione, trattandosi di mero errore di battitura, l’attivazione del procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. non vale a consentire la dilatazione del termine ordinario di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Non risultano depositate memorie in prossimità dell’adunanza camerale.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 11 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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