Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5664 del 21/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21739-2020 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUCIA APULEIO n. 11, presso lo studio dell’avvocato DANILO PATERNITI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO LONGO;

– ricorrente –

contro

L.S.F. e L.S.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI n. 24, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO ORDILE, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 887/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 28/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 27.12.2000 T.A. conveniva in giudizio G.M. innanzi il Tribunale di Messina, lamentando la posa in opera di una condotta di smaltimento delle acque meteoriche con modalità tali da alternarne il deflusso naturale e causare pregiudizio al fondo dell’attore. Invocava pertanto la condanna della convenuta al ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla modifica, nonché all’eliminazione di un campo da tennis realizzato a distanza dal confine tra i due fondi inferiore a quella prevista dalla normativa di riferimento.

Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al risarcimento del danno derivatole da un incendio, che si sarebbe propagato a partire dal fondo del T..

Con sentenza n. 1927/2015 il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice, condannandola alle spese di lite.

Interponeva appello avverso detta decisione il T. e la Corte di Appello di Messina, con la sentenza impugnata, n. 887/2019, resa nella resistenza di L.S.F. e M., eredi di G.M., medio tempore deceduta, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.F., erede di T.A., affidandosi ad un solo motivo.

Resistono con controricorso L.S.F. e M..

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.. inammissibilità del ricorso.

Con atto di citazione notificato il 27.12.2000 T. At9 tOliglinflone 21/02/2022 evocava in giudizio G.M. innanzi il Tribunale di Messina, invocandone la condanna all’eliminazione di una condotta di smaltimento delle acque meteoriche che, secondo l’attore, modificava in naturale regime di deflusso delle stesse in danno del fondo di sua proprietà, nonché all’eliminazione di un campo da tennis posto a distanza non regolamentare dal confine. Nella resistenza della convenuta, che a sua volta proponeva riconvenzionale per il risarcimento del danno derivante da un incendio causato dall’attore, il Tribunale rigettava la domanda del T.. La decisione di prime cure veniva poi confermata dalla sentenza impugnata, con la quale la Corte di Appello di Messina rigettava il gravame proposto da T.A..

Ricorre per la cassazione di detta decisione T.F., erede di T.A., affidandosi ad un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 913 c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente fatto proprie le risultanze della C. T. U. redatta dall’ausiliario ing. C., non avvedendosi che, in realtà, essa non chiariva gli aspetti salienti della controversia, che invece erano stati affrontati e descritti dalla precedente C.T.U. redatta dall’ing. Ricevuto.

La censura è inammissibile, poiché essa si risolve in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Inoltre, il ricorrente non tiene conto del principio per cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: cont Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Non è quindi sindacabile la scelta della Corte messinese, che ha ritenuto – nell’esercizio del suo potere-dovere di valutare gli elementi di fatto della controversia – di porre a base della propria decisione le risultanze della seconda C.T.U., che era stata esperita in atti di causa in rinnovazione di quella inizialmente svolta dall’ing. R.”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente riproduttiva di questi ultimi.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 11 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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