Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.5672 del 21/02/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6179-2020 proposto da:

E.D., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2990/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 2656/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 4 luglio 2019, la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame di E.D., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. alla luce del racconto del richiedente (che aveva riferito di aver lasciato la Nigeria per il pericolo di vita, a fronte dell’attentato verificatosi nel 2014 nella capitale Abuja, nel quale erano rimasti uccisi i suoi genitori e di essere giunto in Italia nel 2015, attraverso la Libia), la Corte territoriale negava la ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare sotto il profilo del pericolo oggettivo rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per inesistenza, nella zona della capitale, a sud della Nigeria, di provenienza dello straniero, di una situazione di violenza indiscriminata generalizzata dipendente da un conflitto armato (in base a rapporto COI 11 maggio 2018);

3. essa escludeva pure i presupposti per una protezione umanitaria, in assenza di documentazione di una sua integrazione lavorativa o sociale, avendo lo straniero dichiarato di non aver mai lavorato nei quasi quattro anni trascorsi in Italia e di non essere inserito in alcuna struttura assistenziale, in quanto mantenuto da una connazionale fino al giudizio davanti al Tribunale; essendosi poi presentato davanti alla Corte d’appello accompagnato da una donna (diversa dalla prima), che aveva riferito, a giudizio della Corte milanese inattendibilmente, di aspettare un figlio da lui, neppure i due risultando conviventi;

4. con atto notificato il 3 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, a cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, degli artt. 2, 3, 6 e 13 CEDU, della Dir. 2013/32/CE, art. 46, dell’art. 111 Cost., comma 6, per non avere la Corte territoriale correttamente applicato le norme sull’onere probatorio, né assolto all’obbligo di cooperazione istruttoria, in assenza di acquisizione di informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica della Nigeria, non essendoci ivi “solo le violenze del gruppo armato denominato *****” e con motivazione apparente (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. il motivo difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202, Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845), avendo il ricorrente, a fronte dell’argomentata e documentata esclusione di inesistenza, nella zona della capitale (a sud della Nigeria, di sua provenienza), di una situazione di violenza indiscriminata generalizzata dipendente da un conflitto armato (pag. 3 della sentenza, ultimo capoverso), in una prospettiva di mera contrapposizione valutativa, opposto considerazioni di carattere generale, non riscontrate da una censura idonea a dimostrare, con puntuali elementi di fatto, che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, in totale assenza di fonti alternative o successive proposte, tali da consentire l’effettiva verifica di violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769);

3.1. la riferita argomentazione congrua esclude poi la ricorrenza di una motivazione apparente, configurabile qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui abbia tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 5 agosto 2019, n. 20921; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248);

4. il ricorrente deduce poi violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, degli artt. 2,10,29 e 30 Cost., dell’art. 8CEDU, per motivazione generica e insufficiente istruttoria nell’esame della domanda di protezione umanitaria, con particolare riguardo alla situazione familiare del richiedente, stigmatizzata con “un giudizio incredibilmente negativo” e di inattendibilità della dichiarazione della sua compagna “solo perché i fidanzati non erano conviventi”, con una inesatta acquisizione delle dichiarazioni del richiedente in merito alla sua collocazione abitativa e ricerca lavorativa, oggetto di valutazione non rispondente ad esse (secondo motivo);

5. esso è fondato;

6. la Corte territoriale ha valutato negativamente la condizione alloggiativa e lavorativa del richiedente e soprattutto la sua relazione con una donna, che si è presentata come incinta dallo stesso, avendo recepito in modo non corrispondente alle dichiarazioni rese in merito dal predetto (come risultanti dai riferimenti al penultimo ed ultimo capoverso di pg. 3 del ricorso, con rinvio a verbali di udienza); ma un tale giudizio risulta viziato, posto che le affermazioni di un richiedente asilo, che possono essere ritenute credibili o meno secondo una valutazione di esclusiva competenza del giudice del merito, devono essere tuttavia apprezzate “basandosi sull’effettivo contenuto delle dichiarazioni rese” (Cass. 28 novembre 2017, n. 28435, p.to 10 in motivazione);

6.1. in ragione dell’autonomia della protezione umanitaria rispetto a quelle maggiori e della sua conseguente soggezione ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che esigono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, vi è allora la necessità di un’attivazione da parte del giudice, anche su tale domanda ove non sia stata genericamente proposta, del proprio dovere di cooperazione istruttoria (Cass. 18 aprile 2019, n. 10922; Cass. 21 aprile 2020, n. 7985): il che è mancato nel caso di specie;

7. pertanto il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, inammissibile il primo, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

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