LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. GARRI Fabriazia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6189-2020 proposto da:
D.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO NOVELLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1531/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 25/06/2019 R.G.N. 657/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza 25 giugno 2019, la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame di D.A., cittadino gambiano, avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa escludeva che la vicenda raccontata dal richiedente (che aveva riferito di essere figlio unico di madre vedova, non sposato né con figli e di avere accidentalmente provocato un incendio di un negozio di alimentari dello zio, presso cui lavorava, propagatosi ad un vicino distributore di carburante, che esplodeva e danneggiava quattro moto della polizia; di essersi spaventato e di avere lasciato il Paese per tale motivo, temendo di essere arrestato dalla polizia, pure avendo procurato solo danni materiali), quand’anche credibile, integrasse i requisiti di protezione internazionale maggiore, non sussistendo in Gambia, in base alle COI consultate, una situazione di pericolosità socio-politica rilevante ai fini dell’esposizione al danno previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), né rientrando il predetto in alcuna categoria di persone (per condizione di omosessualità manifesta o presunta tale, di oppositore al governo, anche attraverso la stampa) oggetto di repressione, con arresti e detenzioni arbitrarie;
3. la Corte catanese negava, infine, la condizione di vulnerabilità del richiedente ai fini della concessione della protezione umanitaria, nell’insufficienza della prestazione di saltuario lavoro come bracciante agricolo, anche comparata la sua situazione in Italia con quella attuale del Paese di provenienza, in assenza di prospettive di un suo trattamento, in caso di rimpatrio, al di sotto del livello minimo di rispetto della dignità umana; ritenuto pure irrilevante il periodo in Libia, per raggiungere l’Italia, in mancanza, ormai a distanza di anni, di evidenze di una sua vulnerabilità per esso;
4. con atto notificato il 26 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva;
5. prima dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.
CONSIDERATO
CHE:
1. la suddetta rinuncia, in quanto atto privo di carattere “accettizio” (non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), comporta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione e pertanto l’inammissibilità del ricorso;
2. non occorre assumere alcun provvedimento sulle spese, in assenza di attività difensiva del Ministero dell’Interno;
3. che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte:
Visto l’art. 390 c.p.c..
dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022