LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. GARRI Fabriazia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6301-2020 proposto da:
A.B.J., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO DAL MEDICO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2464/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 26/11/2019 R.G.N. 2233/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza 26 novembre 2019, la Corte d’appello di Bari rigettava il gravame di A.B.J., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa escludeva la ricorrenza dei presupposti delle misure di protezione richieste, per la non credibilità delle dichiarazioni riguardanti le ragioni dell’allontanamento dal villaggio di Ubiaja, in Edo State, a motivo del coinvolgimento da un gruppo di cultisti nel 2013 in un rito di iniziazione e che lo avevano minacciato di morte se non fosse rientrato nella setta, contro i quali aveva sporto denuncia alla polizia, preferendo poi aallontanarsi dal Paese, anche perché così consigliato da un amico: raggiungendo l’Italia nel 2016, dopo tre mesi trascorsi in Libia;
3. e tale convincimento la Corte corroborava con fonti Easo sulla Nigeria del febbraio 2019, in ordine alle confraternite radicate in ambito universitario;
4. con atto notificato il 6 febbraio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva;
5. prima dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale.
CONSIDERATO
CHE:
1. la suddetta rinuncia, in quanto atto privo di carattere “accettizio” (non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), comporta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione e pertanto l’inammissibilità del ricorso;
2. non occorre assumere alcun provvedimento sulle spese, in assenza di attività difensiva del Ministero dell’Interno;
3. che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater.
PQM
La Corte:
Visto l’art. 390 c.p.c..
dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022